Il dirigente scolastico può disporre l'adozione del provvedimento di licenziamento del supplente, ma la procedura da seguire, a garanzia del docente, non può essere così sbrigativa e semplicistica. Si debbono considerare gli effetti del provvedimento, notevolmente pregiudizievoli per l'interessato, nonché la necessità di rispettare i principi di trasparenza e imparzialità previsti dalla legislazione vigente. Il licenziamento è causa di risoluzione del rapporto di lavoro. In proposito, è opportuno richiamare l'art. 7 della legge 241/90. ´Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi'. Si ricorda:
Art. 7 (Comunicazione di avvio del
procedimento)
1. Ove non sussistano ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento,
l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste
dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell’inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta
salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.
Art. 8 (Modalità e contenuti della
comunicazione di avvio del procedimento)
1. L’amministrazione provvede a dare
notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere
indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile
del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i
termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento
e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
[lettera introdotta dall'articolo 5
della legge n. 15 del 2005]
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di
parte, la data di presentazione della relativa istanza;
[lettera introdotta dall'articolo 5
della legge n. 15 del 2005]
d) l’ufficio in cui si può prendere
visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari
la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2
mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall’amministrazione medesima.
4. L’omissione di taluna delle
comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista.