il Fondo per il merito con il 30% dei tagli è una leggenda metropolitana?

L’articolo 50 del Decreto sulle semplificazioni, rappresenta un mostro giuridico su cui è bene soffermare l’attenzione anche in vista dei futuri sviluppi che dovranno assumere importanti materie che esso richiama o implica.
Il testo, nella stesura definitivamente approvata dalla Camera, non solo liquida la velleità di garantire un finanziamento più adeguato e coerente con le esigenze di autonomia, espressa nelle formulazioni prodotte dal MIUR nelle stesure che hanno preceduto la seduta del Consiglio dei Ministri che ha approvato il Decreto, ma annichilisce, anche per il massiccio intervento del MEF, non solo ogni ipotesi di un aumento degli organici ma anche quella di un loro più razionale impiego.





Ne risulta un testo contraddittorio e ingestibile che è utile esaminare con attenzione partendo dall’considerazione della sua stesura complessiva.
Teniamo dunque presente che l’articolo 50, rispetto al testo che era stato inizialmente presentato dal Governo, è stato sostituito dal seguente:

« ART. 50. – (Attuazione dell’autonomia). –
1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo
anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

I primi tre commi dell’articolo 50 sopra riportato richiamano ripetutamente i limiti o i vincoli che l’art.64 della legge 133/08 stabilirebbe circa la definizione degli organici. Credo di aver sufficientemente trattato della materia nei numerosi interventi che ho finora formulato e che qui riassumo nel loro significato complessivo:
I tagli di cui tratta l’articolo 64 sono stati realizzati completamente con l’anno scolastico 2011-12.
In termini numerici i 10 mila docenti che mancano nella conta delle riduzioni sono rappresentati da quei 10 mila sovrannumerari i cui posti di organico sono stati tagliati senza che la legge lo prevedesse. Infatti l’art.64 prevedeva solo interventi per ridurre il numero degli insegnanti in servizio e non autorizzava ad esempio la generalizzazione del maestro unico e confuse riforme globali della scuola secondaria superiore destinate a ottenere un effetto contrario alle previsioni quale è quello del soprannumero. Probabilmente nelle decisioni assunte dal MIUR si potranno identificare, quando si faranno veramente i conti della vicenda anche precise responsabilità amministrative dei massimi Dirigenti preposti al settore.


Quella che segue rappresenta una lettura complessiva dei dati risultanti dalla devastante operazione condotta negli ultimi tre anni.


LEGGI L'INTERO ARTICOLO
http://www.rosarossanews.net/temporaneo/ScattiOrganicipdf571016.pdf


Osvaldo Roman

Fonte articolo