Il DS autoritario condannato dal Tribunale del lavoro

Reggio Calabria 29 giugno 2012 di Lucio Ficara   Il Tribunale del lavoro di Rossano Calabro emette una chiara sentenza, depositata il 20 giugno 2012, contro la deriva autoritaria di un dirigente scolastico di un Istituto di scuola secondaria di secondo  grado. Si tratta di un’ evidente condotta antisindacale.

Il dirigente scolastico in questione  calpesta, con fare autoritario, i diritti contrattuali previsti dall’art. 6 del CCNL 2006-2009.Nel dettaglio  al dirigente scolastico viene contestato l'aver annullato due assemblee indette dalle RSU nei giorni 10 e 15 novembre 2011 e l'aver dichiarato decadute in data 21 novembre 2011 con efficacia retroattiva le RSU, con decorrenza dal 31 ottobre 2011 e di aver ritardato le normali procedure di contrattazione integrativa.  Il giudice ha ritenuto valide e coerenti  le istanze prodotte dai ricorrenti per una serie di motivi contenuti nell'art. 6 del CCNL, per i processi di dimensionamento della rete scolastica e per l'Accordo Quadro del 1998 art. 7 relativamente alla costituzione delle stesse RSU. Pertanto, secondo il giudice, l'avvio in ritardo della contrattazione collettiva costituisce già di per sé una violazione della normativa contrattuale. Tale ritardo integra un comportamento antisindacale censurabile ai sensi dell'art. 28 Legge 300/1970. La sentenza che condanna l’amministrazione a pagare le spese legali, ha un valore importante dal punto di vista etico perché ridimensiona il comportamento autoritario e fuori dalle regole del dirigente scolastico e ribadisce l’importanza delle relazioni contrattuali tra dirigenza e RSU.

Lucio Ficara