Reggio Calabria 29 giugno 2012 di Lucio Ficara Il Tribunale del lavoro di Rossano Calabro emette una
chiara sentenza, depositata il 20 giugno 2012, contro la deriva autoritaria di
un dirigente scolastico di un Istituto di scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di un’ evidente condotta
antisindacale.
Il dirigente scolastico in
questione calpesta, con fare
autoritario, i diritti contrattuali previsti dall’art. 6 del CCNL 2006-2009.Nel
dettaglio al dirigente scolastico viene
contestato l'aver annullato due assemblee indette dalle RSU nei giorni 10 e 15
novembre 2011 e l'aver dichiarato decadute in data 21 novembre 2011 con efficacia
retroattiva le RSU, con decorrenza dal 31 ottobre 2011 e di aver ritardato le
normali procedure di contrattazione integrativa. Il giudice
ha ritenuto valide e coerenti le istanze
prodotte dai ricorrenti per una
serie di motivi contenuti nell'art. 6 del CCNL, per i processi di
dimensionamento della rete scolastica e per l'Accordo Quadro del 1998 art. 7
relativamente alla costituzione delle stesse RSU. Pertanto, secondo il giudice,
l'avvio in ritardo della contrattazione collettiva
costituisce già di per sé una violazione della normativa contrattuale. Tale ritardo integra un comportamento
antisindacale censurabile ai sensi dell'art. 28 Legge 300/1970.
La sentenza che condanna l’amministrazione a pagare le spese legali, ha un
valore importante dal punto di vista etico perché ridimensiona il comportamento
autoritario e fuori dalle regole del dirigente scolastico e ribadisce
l’importanza delle relazioni contrattuali tra dirigenza e RSU.
Lucio Ficara