Concorso a DS: Tar Friuli Venezia Giulia – Sentenza n. 175 del 21 marzo 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[omissis], tutti rappresentati e difesi, come da mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti [omissis];
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Per il F.V.G.,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, pure per legge domiciliata presso la sua sede in
Trieste, piazza Dalmazia, n. 3;
Commissione Esaminatrice del Concorso Per Esami e Titoli, non costituita in giudizio;
nei confronti di
[omissis], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso il suo studio
in Trieste, Via Donota, n. 3;
[omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ventura, con domicilio eletto presso il suo
studio in Trieste, Via Coroneo, n. 17;
[omissis], non costituiti in giudizio;
per l'annullamento


 



Quanto al ricorso introduttivo:
- del decreto Prot. n. AOODRFR-12151 dd. 30 settembre 2011 dell'Uff.Scol.Reg.FVG, con cui è
stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di
46 Dirigenti scolastici per le scuole del FVG (43 posti per le scuole con lingua d'insegnamento
italiana e 3 posti per le scuole con lingua di insegnamento slovena);
- dei verbali della Commissione esaminatrice (dal n. 1 dd. 4 ottobre 2011 al n. 19 dd. 7 marzo 2012
compresi nessuno escluso);
- della "griglia di valutazione", approvata dalla Commissione esaminatrice nella propria seduta dd.
16 novembre 2011(verb.n. 4);
- della nota prot. AOODRFR 2208 dd. 8 marzo 2012 dell'Uff.Scol.Reg.FVG, con cui si provvede
alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per esami e titoli
per il reclutamento di 46 Dirigenti scolastici per le scuole del FVG, fissando il calendario per lo
svolgimento delle prove orali;
Quanto ai primi motivi aggiunti depositati in data 24.10.2012:
- della nota prot. AOODRFR 11826 dd. 23 settembre 2011, avente ad oggetto la richiesta di
autorizzazione al conferimento dell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice per il
reclutamento dei Dirigenti Scolastici della Regione FVG di cui al D.D.G. dd. 13.7.2011 del MIUR;
Quanto ai secondi motivi aggiunti depositati in data 17.11.2012:
- di tutti gli atti relativi allo svolgimento della prova orale ed alla successiva assegnazione degli
incarichi ai concorrenti dichiarati vincitori;
- degli ulteriori verbali della Commissione ( dal n. 20 al n. 34);
- del decreto prot.AOODRFR5958 dd. 21 giugno 2012, recante la pubblicazione provvisoria delle
graduatorie di merito secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva finale conseguita
da ciascun candidato, risultante dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato
nella prova orale e della valutazione dei titoli presentati;
- della nota dd. 26 luglio 2012 prot. AOODRFR7030, con cui venivano evidenziati i reclami
pervenuti in relazione alla graduatoria provvisoria dd. 21 giugno 2012;
- della nota dd. 16 agosto 2012, prot. AOODRFR7559, con cui veniva decretato il numero dei posti
conferibili per le assunzioni del concorso indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
- della nota dd. 24 agosto 2012, prot. AOODRFR7749, avente ad oggetto le assegnazioni degli
incarichi dirigenziali ai vincitori del concorso de quo;
- del decreto prot.AOODRFR7167 dd. 31 luglio 2012, recante approvazione definitiva delle
graduatorie generali di merito;
- del decreto prot. AOODRFR9126 dd. 9 ottobre 2012, recante modificazione graduatoria, in
relazione alla posizione di Terlizzi Piervincenzo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Per il F.V.G. e di [omissis];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 6 aprile 2012 e ritualmente depositato il 12 aprile successivo, i sigg.ri
[omissis] impugnano, invocandone l’annullamento, la nota, meglio distinta in epigrafe, con la quale
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia con cui si provvede alla pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di 46 Dirigenti scolastici per le scuole del FVG. I ricorrenti premettono che, dopo aver superato le prove di pre-selezione, svoltesi il 12 ottobre 2011, venivano ammessi, unitamente agli altri candidati risultati idonei, a sostenere le prove scritte, ma non venivano ammessi alla prova
concorsuale orale, avendo riportato giudizio di insufficienza per entrambe le prove concorsuali
scritte.
Avverso i predetti atti sollevano le seguenti testuali censure:
1) violazione di legge (art. 10 d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) –
difetto di istruttoria e di motivazione;
2) Sulla formulazione della “griglia di valutazione” e sulla attività di valutazione delle prove scritte.
2.1 Violazione di legge (art. 10 DDG 13 luglio 2011 – art. 10 Decreto Dir. Gen. FVG 14 luglio 2011
– art. 25 dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 – artt. 31 ss. D.Interm. 1 febbraio 2001, n. 44) – Eccesso di
potere – Illogicità ed ingiustizia manifesta;
2.2. Violazione di legge (art. 12 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 – art. 97 Cost.) – Eccesso di potere –
Illogicità ed ingiustizia manifesta – Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità nei
procedimenti concorsuali;
3) Sulla predisposizione delle tracce d’esame.
3.1. Violazione di legge (art. 10 DDG 13 luglio 2011 – art. 10 Decreto Dir. Gen. FVG 14 luglio
2011 – art. 6 D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 – Travisamento – Illegittimità propria e derivata
Si costituisce la Difesa erariale al fine di resistere.
4) Sulla tempistica e modalità di correzione degli elaborati.
4.1. Violazione di legge (art. 12 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 – art. 97 Cost.) – Eccesso di potere –
Violazione di autolimite;
4.2. Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Ingiustizia grave e manifesta – Arbitrarietà –
Difetto di istruttoria – Violazione di legge (art. 97 Cost.);
4.3. Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Disparità di trattamento – Illogicità – Violazione
di legge (art. 97 Cost. – art. 10 DDG 13 luglio 2011 e art. 10 Decreto Dir. Gen. FVG 14 luglio
2011).
Col primo motivo i ricorrenti sostengono che il commissario prof. [omissis], docente di diritto
costituzionale presso l’Università degli studi di Trieste nel corso di laurea in Scienze dei servizi
giuridici per l’impresa, le organizzazioni pubbliche e il lavoro e in Giurisprudenza non potrebbe
ritenersi esperto «di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e
gestionale…» siccome previsto dall’art. 10 in epigrafe.
Col secondo motivo, lamentano l’asserita mancanza di criteri di valutazione delle prove scritte
sufficientemente dettagliati, stringenti e puntuali, con la conseguenza che il giudizio della
commissione risulterebbe viziato da difetto di motivazione.
Col terzo motivo lamentano che nella formulazione del quesito per la seconda prova scritta (nella
quale i ricorrenti hanno comunque conseguito un voto insufficiente) la Commissione sarebbe
incorsa nella violazione del bando perché non sarebbe consistita nella soluzione di un caso relativo
alla gestione dell’istituzione scolastica ma in un tema di carattere generale.
Il quarto motivo denuncia che la correzione dei temi sarebbe avvenuta in un tempo eccessivamente
ristretto e quindi sarebbe stata frettolosa e superficiale, che le modalità di correzione
presenterebbero talune “stranezze” tali da denotare mancanza di serenità di giudizio ed infine che
alcuni elaborati che hanno conseguito votazioni sufficienti presenterebbero “errori clamorosi e
marchiani”.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato pendente lite in data 24 ottobre 2012, i medesimi
ricorrenti impugnano la nota, meglio distinta in epigrafe, con la quale veniva richiesta
l’autorizzazione a conferire l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice per il
reclutamento dei Dirigenti Scolastici della regione Friuli Venezia Giulia di cui al DDG 13.7.2011
del MIUR.
I ricorrenti reputano illegittima la individuazione dell’Avv. [omissis] quale Presidente della
Commissione; lamentano che il prof. [omissis] abbia fatto pervenire la propria candidatura dopo il
termine di scadenza previsto; segnalano talune “singolarità” dalle quali sarebbe dato evincere la
mancata osservanza di tutti i presidi a garanzia della piena imparzialità della correzione e
dell’anonimato delle prove.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 17 novembre 2012, i medesimi
ricorrenti impugnano i provvedimenti, meglio distinti in epigrafe, adottati successivamente allo
svolgimento della prova scritte, ivi compresa la nuova graduatoria definitiva, come modificata in
autotutela con correzione del punteggio di uno dei candidati vincitori. Avverso tali atti parte
ricorrente torna a censurare le modalità di correzione degli elaborati, la inadeguatezza dei tempi di
correzione e la presenza di gravi errori di sintassi e di ortografia presenti negli elaborati dei
candidati dichiarati vincitori, per tal via lamentando l’illegittimità derivata degli atti successivi della
procedura concorsuale oltre che per vizi propri dovuti all’illegittimità della scelta della
Commissione di considerare non perentorio il termine per la presentazione dei titoli, che sarebbe
fissato dal bando alla data del 23 marzo 2012, e alla asserita anomala sequenza degli atti che hanno determinato la formazione della graduatoria finale.
Si costituisce la difesa erariale al fine di resistere.
Tra i numerosi controinteressati evocati in giudizio si costituiscono, al fine di resistere, unicamente i
candidati [omissis].
In prossimità dell’udienza di trattazione del ricorso, le parti costituite depositano memorie
insistendo per le rispettive conclusioni.
Parte ricorrente, con apposita memoria, comprova di aver integrato il contraddittorio nei confronti
di tutti i potenziali controinteressati.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2013 il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è
trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. La controversia posta all’esame del Collegio verte sulla legittimità degli atti della procedura
concorsuale per esami e titoli indetta per il reclutamento di 46 Dirigenti scolastici per le scuole del
FVG.
II. L’infondatezza del ricorso rende superflua la disamina delle plurime eccezioni in rito sollevate
dalle parti resistenti.
III. Giova premettere che in ordine alla medesima procedura concorsuale questo Tribunale
(sentenza n. 194/2012 del 25.05.2012) si è espresso escludendo le illegittimità lamentate mediante
censure di tenore analogo a quelle rassegnate con il ricorso in esame.
III.1. Il primo motivo, col quale si lamenta la illegittimità della nomina del prof. [omissis], docente
di diritto costituzionale, quale membro della Commissione è infondato, perché il Collegio ritiene
incontestabile che chi si occupa a livello accademico di una materia che comprende la disciplina
organizzativa delle più complesse organizzazioni pubbliche presenti nella nostra organizzazione
statale non può non ritenersi esperto di organizzazioni pubbliche; infatti la norma non va
interpretata nel senso di richiedere necessariamente una concreta esperienza in tale ambito ma
unicamente una approfondita conoscenza delle metodiche di funzionamento di tali organizzazioni
(TAR Palermo, sez. II, 12.2.2009, n. 325, TAR Palermo, sez. II, 14.7.2008, n. 1042, TAR Lazio
Roma, III bis, 12.1.2007, n. 149). Il motivo in esame è quindi da respingere.
III.2. Con riferimento al secondo motivo il Collegio osserva che la commissione ha stabilito la
seguente “griglia di valutazione”: “Nel valutare gli elaborati dei singoli candidati la Commissione
terrà conto, innanzitutto, del corretto inquadramento del tema e della pertinenza dell'elaborato alla
traccia proposta. Verrà quindi preso in considerazione l'approfondimento teorico del tema
desumibile, tra l'altro, dalla presenza di puntuali riferimenti normativi, dottrinali, scientifici e
pedagogici. L'esposizione, che dovrà essere caratterizzata da correttezza formale e proprietà di
linguaggio, dovrà essere supportata da un coerente apparato argomentativo che renda ragione
delle tesi sostenute dal candidato. La valutazione verrà compendiata da un giudizio numerico, che
si intende ovviamente come espressione dei criteri appena enunciati. Verrà in ogni caso dato atto di
eventuali difformità di valutazioni sugli elaborati da parte dei singoli commissari”.
Appare ictu oculi evidente che si tratta di parametri di correzione che, oltre a corrispondere al
minimo che si potesse pretendere in un tema di concorso per dirigenti, sono di applicazione ed
interpretazione pressocchè automatica. E’ infatti indisputabile che un tema che non centra
l’argomento della traccia - ancorché forbitamente redatto - non può essere ritenuto sufficiente, alla
stessa stregua di un tema pertinente alla traccia ma redatto in un italiano traballante.
Dai voti numerici attribuiti ai temi dei ricorrenti e dai giudizi che li hanno accompagnati, siccome
evidenziati nei verbali della commissione, risulta di immediata percezione quali aspetti non positivi
delle prove scritte siano stati di ostacolo alla ammissione alle prove orali, aspetti riconducibili o alla povertà del contenuto o alla povertà di linguaggio o alla povertà di entrambi.
Sfugge quindi al Collegio quali sottocriteri potessero realmente ritenersi necessari, non potendosi
correggere degli elaborati di italiano relativi ad un concorso per dirigenti alla stregua di quiz in cui
si attribuisca un punteggio ad ogni tipo di errore. Del resto i succinti giudizi, che vengono di seguito
riportati, sono estremamente precisi nell’indicare gli elementi salienti del percorso valutativo che ha condotto all’attribuzione del voto insufficiente:
n. 73 [omissis]
Tratta l’argomento ma in maniera superficiale e quindi non pienamente sufficiente. 20/30
Manca l’indicazione delle strategie operative. Trattazione superficiale e lacunosa. 19/30
n. 70 [omissis]
Manca l’inquadramento del tema; superficiale e lacunoso 17/30
Non sviluppa l’argomento richiesto. Svolgimento generico e superficiale 17/30
n. 21 [omissis],
Svolgimento superficiale connotato da un esiguo apparato argomentativo 18/30
Il tema appare sbilanciato con eccessive divagazioni non strettamente pertinenti. Le soluzioni
proposte si rivelano eccessivamente generiche 17/30
n. 25 [omissis],
Esposizione generica caratterizzata da un modesto approfondimento teorico. Tono assertivo. Nel
complesso non sufficiente 18/30
Non inquadra il tema in modo appropriato 16/30
n. 85 [omissis],
Caotico troppe divagazioni non sempre pertinenti 20/30
Lo svolgimento si esaurisce nell’esposizione di un caso. Insufficiente. 19/30
n. 37 [omissis],
Omissioni e lacune nonostante la prolissità. Insufficiente 19/30
Non sviluppa in modo pertinente e sufficiente il tema. 18/30
n. 26 Di [omissis],
Insufficiente soprattutto in riferimento ai profili organizzativi e alle strategie d’intervento. 18/30
Lacunoso sui profili procedurali sul ruolo del Dirigente e sulle relazioni con il territorio di
riferimento. 18/30
n. 31 [omissis],
Svolgimento gravemente insufficiente e lacunoso. Tema non centrato 16/30
Svolgimento gravemente insufficiente 16/30
n. 92 [omissis],
Pur con alcuni spunti positivi, non risulta sufficientemente sviluppato. 20/30
Estremamente sintetico, non coglie il senso della traccia. Insufficiente 18/30
n. 15 [omissis],
L’elaborato risulta insufficiente soprattutto con riferimento all’indicazione delle strategie di gestione
delle diverse forme di svantaggio. 19/30
Pur affrontando l’argomento richiesto tende a divagare non fornendo soluzioni del tutto appropriate.
Non impeccabile nella forma. 20/30
n. 17 [omissis],
Meramente descrittivo in relazione al ruolo del dirigente. La traccia risulta non sufficientemente
sviluppata con riguardo alle specifiche tematiche richieste. 19/30
Pur correttamente impostato, manca di rigore nello svolgimento che risulta non sufficientemente
approfondito. 19/30
n. 46 [omissis],
Frammentario, confuso e disorganico. Lacune nonostante la prolissità. 17/30
Svolgimento non del tutto rispondente alla traccia: lacune e omissioni. Nel complesso insufficiente.
18/30
n. 110 [omissis],
Meramente descrittivo: lacunoso soprattutto in ordine alle strategie da mettere in atto. 19/30
Troppo povero di contenuti: l’argomento è trattato in modo generico e superficiale. 18/30
n. 115 [omissis],
Svolgimento confuso e sotto vari aspetti lacunoso. Del tutto insufficiente 17/30
Svolgimento confuso e inutilmente prolisso. Nel complesso insufficiente. 17/30
n. 7 [omissis],
Tema non centrato: insufficiente. 18/30
Pur formalmente corretto, lo svolgimento appare eccessivamente generico e a tratti superficiale.
19/30
n.57 [omissis],
Superficiale e generico. Povero di riferimenti normativi. Insufficiente. 18/30
Tema non del tutto centrato. Insufficiente. 19/30
n. 10 [omissis],
Trattazione ampia ma eccessivamente generica con divagazioni non strettamente pertinenti. 18/30
Lo svolgimento della traccia risulta insufficiente e connotato da un modesto grado di
approfondimento. 18/30
n. 2 [omissis],
Svolgimento confuso. La traccia è sviluppata in maniera del tutto insufficiente. 16/30
Svolgimento confuso; sviluppo del tutto insufficiente. 16/30
n. 13 [omissis],
Svolgimento superficiale: non raggiunge la piena sufficienza. 20/30
L’elaborato risulta a tratti lacunoso, soprattutto in riferimento ai passaggi procedurali. 19/30
n. 14 [omissis]
L’elaborato tende a divagare su argomenti non attinenti alla traccia. Non del tutto sufficiente. 20/30
Non segue la traccia indicata. Troppe divagazioni non pertinenti. 18/30
Il Collegio non vede come un elaborato che manca, ad esempio, della necessaria precisione in
relazione ai passaggi procedurali necessari, sia lacunoso e/o superficiale o non proponga soluzioni
efficaci per la soluzione del caso concreto ipotizzato dallo stesso candidato potrebbe mai essere
ritenuto sufficiente e, in particolare, ritiene che da quanto sopra riportato risulti ictu oculi palese
l’inesistenza di alcuno spazio di revisione in melius dei vari giudizi di insufficienza e la piena
legittimità dell’operato della commissione anche quanto alla fissazione dei criteri, che va valutata
con riferimento ai parametri di legge e non certo avendo riguardo ai diversi comportamenti di altre
commissioni, stante la discrezionalità che la legge ha lasciato a ciascuna di esse. Va ad ogni modo
preso atto del costante orientamento giurisprudenziale, ribadito di recente dal Supremo Consesso di
Giustizia Amministrativa, secondo cui “Il voto numerico attribuito dalla competente commissione
alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio
tecnico discrezionale della commissione stessa e la sindacabilità di tali giudizi, per tale loro
natura, è da considerare potenzialmente possibile solo in caso di manifesta illogicità od erroneità
(cfr. C. Stato, sez. V, 11 gennaio 2013, n. 1029). Parte ricorrente si duole della genericità dei criteri
di massima predisposti dalla Commissione anche nell’ottica della possibile ricostruzione ex post
della relazione logica tra i primi e i voti numerici, ma proprio su tale specifica questione si è
espressa in senso contrario recente giurisprudenza (cfr. TAR Marche, sez. I, 11 gennaio 2013, n.
34), che “non ritiene necessario indicare i c.d. descrittori, ossia i parametri in base ai quali si
possono collegare fra loro il voto numerico e il giudizio sintetico, intendendo la scala di giudizi in
base alla quale si possa dire, ad esempio, che un tema ritenuto "sufficiente" merita il voto di 6/10
oppure che un tema "scadente" merita il voto di 3/10. Ma se così è, ne consegue la superfluità dei
descrittori, essendo del tutto nota, nell'ambito scolastico, la scala di giudizi che si accompagna ai
voti numerici. E il concorso in argomento è inerente proprio all'ambito scolastico e la ricorrente è
una docente che quotidianamente, nella valutazione dei compiti scritti e delle prove orali dei propri
studenti applicano tale scala di punteggi e di giudizi. Vi è poi da dire che la contestazione nel
merito della valutazione di un elaborato concorsuale non può (salvo che la commissione non abbia
in alcun modo motivato i propri giudizi o abbia palesemente errato nell'applicazione dei criteri che
essa stessa si è data) ridursi nella semplice censura della insufficienza dei criteri di valutazione. È
invece onere del ricorrente esporre nel dettaglio le ragioni per le quali il proprio elaborato merita
più del punteggio assegnato dalla commissione, e ciò tanto più quando la commissione ha
comunque motivato il punteggio”.
Anche la censurata mancanza di sottolineature o segni grafici sugli elaborati risulta del tutto
irrilevante, perché nessuna norma impone alla Commissione di apporre annotazioni o segni di
correzione sugli elaborati (TAR L’Aquila, sez. I, 12.1.2012, n. 25) dato che «la commissione
giudicatrice non svolge un'attività scolastica di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che
non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai
quali, più degli altri, risulti l'insufficienza o l'erroneità dell'elaborato ovvero la non rispondenza
alla traccia; sicché, l'apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni
grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può
avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l'inidoneità della prova risulta dalla
stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la
correzione che in sede di giudizio» (TAR Salerno, sez. I, 14.11.2011, n. 1669; nello stesso senso
vedi anche C.d.S., sez. IV, 12.4.2011, n. 1612). Il motivo in esame è quindi da respingere.
III.3. Il terzo motivo, col quale si lamenta la illegittimità per contrarietà al bando della formulazione
del quesito relativo alla seconda prova scritta è da dichiarare inammissibile per carenza di interesse, derivante dal fatto che tutti i ricorrenti non hanno conseguito una votazione sufficiente neppure nella prima prova scritta e che l art. 10, comma 1, del bando del concorso dd. 14.7.2011 prevede l’ammissione alla prova orale solo per coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
Il Collegio ne rileva comunque l’infondatezza.
La seconda traccia “Fare di più con meno; in un periodo di risorse decrescenti, con quali passaggi
procedurali e con quali criteri, anche alla luce delle esigenze della comunità servita come emerse
negli organi collegiali e segnalate dalle istituzioni territoriali, il Dirigente scolastico può proporre
soluzioni condivise nell’adozione dei progetti finanziabili” appare tesa a far elaborare ai concorrenti
un tema che evidenziasse con quali passaggi procedurali e con quali criteri potessero proporsi
soluzioni condivise nell’adozione di progetti finanziabili con scarse risorse al fine di soddisfare le
esigenze emerse dal territorio, lasciando evidentemente al candidato l’individuazione del caso
concreto da sviluppare, il che permetteva l’utilizzo anche delle esperienze personali. Il Collegio
ritiene pertanto evidente che la traccia risponda alle finalità dettate dall’art. 10 cit., cioè quelle di
verificare le capacità dei candidati in ordine alla soluzione di un caso relativo alla gestione
dell’istituzione scolastica; la previsione della possibilità di proporre soluzioni nell’adozione dei
progetti ne rende infatti palese la differenza sostanziale rispetto ad un elaborato da svolgere sotto
forma di saggio generale. Il motivo in esame è quindi da respingere.
III.4. Il quarto motivo è del tutto privo di giuridico pregio, dal momento che «Nei ricorsi proposti
avverso gli esiti delle procedure concorsuali è inammissibile la censura volta a denunciare i tempi
medi impiegati dalla competente commissione per l'esame degli elaborati scritti, atteso che non è
possibile stabilire quali e quanti candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione, visto che
la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati
ed alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi
impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo»
( giurisprudenza costante v. da ultimo: C.d.S., sez. IV, 23.2.2012, n. 970, come pure T.A.R. Salerno
Campania sez. I 18.2. 2012, n. 282).
Non si vede poi perché dal fatto che i candidati che hanno conseguito un voto insufficiente nella
prima prova e lo abbiano ottenuto anche nella seconda si possa trarre indizio «sintomatico di un
grave difetto di istruttoria» da parte della commissione; in effetti l’unico sintomo che ciò evidenzia
è un generale difetto di preparazione al concorso. Il motivo in esame è quindi da respingere.
Il ricorso introduttivo è, per le anzidette ragioni, del tutto infondato e pertanto va respinto.
IV. Infondato è anche il ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 ottobre 2012.
Gli istanti formulano ulteriori deduzioni in ordine alla nomina della Commissione esaminatrice,
facendo leva sull’asserita tardività della candidatura del Prof. [omissis], rispetto al termine del 23
settembre 2011 fissato dall’avviso del 16 settembre 2011, nonché sulla immotivata individuazione
dell’Avv. [omissis] quale Presidente della Commissione e della Prof.ssa [omissis]. Parte ricorrente
denuncia altresì che lo stesso Direttore generale dott.ssa [omissis] avrebbe provveduto alla nomina
della Commissione dell’analoga procedura nella Regione Veneto a seguito di una procedura
comparativa. L’infondatezza del primo profilo di censura risulta pertabulas, in quanto, con nota agli
atti del 23/09/2011, il termine per la presentazione delle candidature a membro della Commissione
esaminatrice è stato prorogato, dall’Ufficio Scolastico Regionale, al 28 settembre 2011. Con
riguardo agli altri versanti della censura articolata la Difesa erariale ha documentato le oggettive
ragioni che hanno condotto alla scelta del Presidente e dell’altro componente della Commissione,
segnatamente connesse, per il primo alla indisponibilità sopravvenuta degli altri candidati, per il
secondo, alla maggiore anzianità di servizio della dott.ssa [omissis]. Va altresì esclusa la fondatezza
del preteso difetto motivazionale, alla luce di quanto condivisibilmente affermato da recente
giurisprudenza, nel senso che “In tema di scelta dei commissari che devono esaminare i candidati
in pubblici concorsi non esiste norma o principio che imponga di motivare la scelta del singolo
commissario, così come non esiste alcuna norma che imponga un analogo onere motivazionale nel
caso in cui i commissari possono essere scelti fra soggetti appartenenti a categorie professionali
diverse” (cfr. TAR Marche, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 34). Parte ricorrente segnala infine talune
circostanze dalle quali sarebbe dato desumere, in chiave indiziaria, la mancanza di assoluta
imparzialità della correzione e dell’anonimato delle prove. Le censure, ancorché diffusamente
argomentate, non superano la soglia delle mere congetture, di per sé quindi prive di carica inficiante la legittimità degli atti impugnati, Va altresì considerato quanto dedotto inammissibile, dal momento che comunque le circostanze riportate, anche ove avessero condotto a rendere riconoscili alcuni elaborati di candidati ammessi – del che comunque non forniscono alcuna prova, nemmeno indiziaria, - non assumerebbero comunque alcun rilievo rispetto alla posizione dei ricorrenti che lamentano la propria mancata ammissione alle prove orali e non trarrebbero - in quanto già esclusi dalle stesse- alcun beneficio dalla esclusione di qualcun altro.
V. Parimenti è da disattendere il successivo ricorso per motivi aggiunti del 17 novembre 2012.
Con tale gravame, parte ricorrente si duole, in primo luogo, della congruità dei criteri di valutazione
e delle correzioni effettuate della Commissione, corroborando le proprie deduzioni attraverso la
produzione di due relazioni tecniche. In particolare, attraverso la produzione della relazione del
Prof. [omissis], gli istanti intendono dimostrare uno sviluppo della griglia ed una attività di
correzione posta in essere tenendo conto degli effettivi contenuto degli elaborati, nonché degli errori
– anche ortografici – commessi candidati condurrebbe a risultati dissonanti da quelli ai quali la
Commissione è pervenuta. La censura, come eccepito da parte resistente, non può accedere al
sindacato invocato, in quanto “Le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle
prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato
con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur
sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o
culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono
sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad
evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi
rilevabile” (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 09 gennaio 2013, n. 147). In una analoga vicenda, il
giudice amministrativo ha affermato che “L'accesso a tutti gli elaborati corretti della seconda
Sottocommissione nel corso per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria non
può tradursi in una eventuale perizia sulla bontà della correzione, non potendo trovare ingresso nel
processo amministrativo motivi di impugnativa legati al sindacato delle valutazioni tecnico
discrezionali effettuate dalla Commissione in sede di correzione degli elaborati”. I rilievi sollevati
dai ricorrenti, siccome intesi a sollecitare l’intervento di questo Tribunale sub specie di sindacato
sulle valutazioni effettuate dalla Commissione, non sono quindi ammissibili, non emergendo
elementi che consentano di ritenere che ricorra una delle ipotesi in cui è possibile scrutinare
l’esercizio della discrezionalità tecnica, come sopra rappresentato in sede di disamina della censura
sub 2 del ricorso introduttivo.
Denota l’inammissibilità della censura relativa alla incongruità dei tempi di correzione quanto
argomentato sub III.4 in ordine a quanto analogamente dedotto in sede di ricorso introduttivo.
Parimenti inammissibili sono le censure con le quali si denuncia la illegittimità delle ulteriori fasi
della procedura concorsuale, sia per quanto riguarda la presentazione dei titoli da parte dei candidati
ammessi alle prove orali sia in ordine agli sviluppi del procedimento che ha condotto
all’approvazione della graduatoria definitiva, in quanto i ricorrenti risultano legittimamente esclusi
dalla procedura al’esito delle prove scritte. L’eventuale annullamento degli atti impugnati non
potrebbe determinare, infatti, né la riammissione al concorso dei ricorrenti, né la ripetizione del
concorso (cd. interesse strumentale), atteso che le persone escluse da un concorso risultano prive di legittimazione e/o sono carenti di interesse con riferimento alla deduzione dei vizi relativi ad altre fasi del procedimento, con la conseguenza che anche l'interesse strumentale alla rinnovazione del concorso può essere perseguito soltanto dai concorrenti, che non sono stati esclusi dal
procedimento.
In conclusione, il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti vanno respinti.
VI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 131/2012 e relativi motivi aggiunti, come in epigrafe
proposti da [omissis] ed altri, li respinge, come da motivazione.
Condanna i ricorrenti in solido a rifondere le spese e competenze del giudizio in favore
dell’amministrazione e dei controinteressati costituiti liquidandole in complessivi € 3000,00 + IVA
e CPA in favore di ciascuna parte.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del  giorno 6 marzo 2013