Il maestro Flavio e le prove INVALSI

Venerdì 17 maggio, dopo il collegio dei Docenti, il maestro Flavio ha ricevuto dalla dirigente una lettera che configura l’inizio di un procedimento disciplinare per “omissione svolgimento atti dovuti inerenti alla funzione docente (art. 493 Dlgsl 297/94)”. Nella lettera della dirigente si legge che “la somministrazione delle Prove Invalsi è obbligatoria ai sensi dell’art. 51 del DL 5/2012, che prevede che la rilevazione degli apprendimenti costituisce parte integrante dell’attività ordinaria di istituto” e che “tale attività è stata deliberata dal Collegio dei Docenti del 03/09/2012 ed inserita nel Piano Annuale delle Attività”.
Alla richiesta del maestro Flavio di avere in mano la delibera del collegio dei docenti, gli viene prodotta copia del verbale del collegio di settembre (durante il quale quella delibera avrebbe dovuto essere assunta), che non fa alcuna menzione degli Invalsi. Inoltre: la circolare che scandiva la somministrazione delle prove nei giorni in cui la scuola primaria vi ha partecipato (7 e 10 maggio) si riferisce ad una presunta obbligatorietà della somministrazione stessa da parte dei docenti, in virtù dell’art. 51 del DL 5/12 sopra citato. In realtà, senza un’apposita delibera del collegio dei docenti non esiste alcun vincolo in tal senso.





Proviamo a mettere in ordine le cose. Anche perché il caos artatamente creato rispetto alla normativa Invalsi ha consentito ai soliti dirigenti più realisti del re di sostenere ipotesi insostenibili e commettere arbitri inaccettabili. Non è vero che il DL 5/12, in cui l’articolo sull’Invalsi va a cadere quasi casualmente (dopo la lunga vicenda normativa, farraginosa e ingarbugliata, culminata con il pronunciamento nel 2011 dell’avv. dello Stato Paolucci, che affermava la non obbligatorietà per le scuole di essere sede degli Invalsi e determinò l’incompetenza delle scuole rispetto alla materia, poiché nessuna legge affidava loro questa competenza), ne determini l’obbligatorietà.
A proposito dell’art. 51 del dl 5/12 l’avvocato Mauceri (Per la scuola della Repubblica) chiarisce: “Si tratta di una disposizione formulata in modo ambiguo, ma che certamente non afferma l’obbligatorietà dei docenti a svolgere tale specifica attività a prescindere dalle delibere dei Collegi, né, tanto meno, l’obbligo dei collegi dei docenti di deliberarle. Poiché l’anno scorso era stato a lungo dibattuto proprio di obbligatorietà e la questione si è riproposta anche quest’anno, se il legislatore avesse voluto stabilire l’obbligatorietà delle prove Invalsi, avrebbe potuto affermarla esplicitamente.
Il legislatore si è invece limitato a qualificare dette prove come attività ordinaria di istituto; si tratta in sostanza di una norma attributiva di una competenza alle istituzioni scolastiche; il problema dell’obbligatorietà della partecipazione dei docenti a dette prove non è quindi risolto da tale disposizione”. Il dl 5/12 corregge, casomai, il vulnus segnalato da Paolucci. Ciò non toglie che – per rendere l’Invalsi obbligatorio – occorra una delibera del collegio dei docenti, che – nella dimensione della volontà collettiva su temi di competenza esclusiva- contempera il principio della libertà di insegnamento, costituzionalmente determinato.
Mercoledì prossimo il maestro Flavio è convocato dalla dirigente per il contraddittorio. La sanzione più grave in cui potrebbe incorrere sono 10 giorni di sospensione dello stipendio; Flavio è comunque tranquillo e determinato, per niente spaventato; propenso ad esporsi perché il caso venga conosciuto e difeso.


http://genitoreattivo.wordpress.com/2013/05/28/storia-a-puntate-di-una-sanzione-disciplinare-puntata-1/