“Errata corrige normativa” del MIUR sentenziata sulle “Sospensioni Facili” dei DS sceriffi !!!

Secondo il MIUR la sospensione SINO A 10 GIORNI “sarebbe” di competenza dei Dirigenti Scolastici (Circ. n. 88 del 2010).
Ciò ha esponenzialmente (ed erroneamente) incrementato le contestazioni di addebiti e le conseguenti sanzioni disciplinari (ingolfando i Tribunali del Lavoro … e Penali), avendo il Decreto 150/2009 “Brunetta” esteso i poteri dei Dirigenti di TUTTE le P.A.

SEPPURE (tali poteri maggiorati) non sono estendibili ai Dirigenti Scolastici a causa della natura PECULIARE, pregressamente NORMATA, della professione docente.
INFATTI un orientamento DIAMETRALMENTE OPPOSTO (applicabile al SOLO personale docente) e che INIZIA a “fare GiurisPrudenza” è stato SENTENZIATO dal Tribunale di Torino
il 03 giugno 2013 (Sentenza n. 1434).
Qualche settimana fa il Giudice del Lavoro di Torino ha, quindi, sostenuto che il DS non è competente ad irrogare la sanzione disciplinare della sospensione nei confronti del personale docente in quanto la SANZIONE EDITTALE prevista dagli artt. 492 e 494 del Dlgs 297/1994 consiste nella sospensione dall' insegnamento oppure dall' ufficio … fino ad un mese;
NON è PRESCRITTO… da nessuna parte: “fino a dieci giorni” !!!




Vi sarebbe -dunque- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ delle sanzioni PRESCRIVENTE quanto segue: “è nulla ogni sanzione non prevista dal codice disciplinare OPPURE prevista -MA- per altre categorie di personale dipendente della P.A.”.

[IL comparto docenti resta UNICO e PECULIARE, in ambito della P.A. e ciò RISULTA TUTTORA VIGENTE ex Dlgs 297/1994, attesi i principi costituzionali riconducibili alla libertà metodologica didattico-educativa propedeutici alla funzione PEDAGOGICA esercitata dai docenti … secondo Diritto e Dovere …].

Meditate sceriffi (e Capi degli sceriffi), meditate !!!

Prof. Vincenzo Rossi.