AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI Calabria SEDE
 
 
Oggetto: MOZIONE URGENTE EX ART. 10 REG. CONSIGLIO REGIONALE. 
 recante: “Riforma del sistema nazionale di  istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni  legislative vigenti” 
Il Movimento Docenti Autoconvocati – Cosenza, il Collettivo Insegnanti  calabresi – Lamezia, il Comitato x la Scuola della Repubblica –  Catanzaro e provincia, il Comitato docenti Crotone, il Comitato docenti  Vibo Valentia, ai sensi della disposizione regolamentare riferita in  oggetto, con la presente: 
PREMESSO CHE 
•  in data 15 luglio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la  legge statale n°107 recante: “Riforma del sistema nazionale di  istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni  legislative vigenti”; 
• il secondo  comma dell’articolo 127 della Costituzione stabilisce che «La Regione,  quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello  Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può  promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o  dell'atto avente valore di legge.»; 
• la materia «istruzione» rientra, a norma dell’articolo 117, terzo comma, tra le materia di legislazione concorrente; 
•  la Corte costituzionale, con giurisprudenza costante, ha ritenuto  ammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate da  una Regione, nell’ambito di un giudizio in via principale, in  riferimento a parametri diversi da quelli, contenuti nel Titolo V della  Parte seconda della Costituzione, riguardanti il riparto delle  competenze tra lo Stato e le Regioni, quando sia possibile rilevare la  ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente  abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2012, n. 128 del  2011, n. 326 del 2010, n. 116 del 2006, n. 280 del 2004); • i commi 180 e 181 della legge 107 del 2015 delegano al governo  l’esercizio della potestà legislativa con riferimento a nove distinti e  rilevanti ambiti riconducibili alla materia istruzione; 
•  deve rilevarsi il vulnus di costituzionalità riscontrabile nelle  deleghe conferite, peraltro vaghe, in materie che rientrano nella  competenza legislativa concorrente; l’articolo 76 della Costituzione,  infatti, subordina la legittimità della delega legislativa alla  fissazione dei principi e criteri direttivi, ciò rende assai  problematico che l’oggetto della delega stessa possa, a propria volta,  essere costituito da principi: e, cioè, da determinazioni della stessa  natura di quelle che dovrebbero guidarne la formulazione. Senza contare  che questi ultimi (i principi – se così può dirsi – al quadrato),  essendo finalizzati alla formulazione di altri principi, verrebbero  fatalmente ad assumere un carattere di assoluta evanescenza (tanto più  se – come nella specie – dovessero riferirsi ad una serie di materie  diverse, fortemente eterogenee l’una dall’altra). 
•  Ulteriori profili di legittimità costituzionale da eccepirsi riguardano la limitazione della libertà di insegnamento con presunta violazione  dell’articolo 33 nonché la disparità di trattamento tra i docenti  immessi in ruolo sino all’anno scolastico in corso e coloro i quali  saranno immessi in ruolo in base alle norme introdotte dalla legge che  si contesta; aspetti che, quanto meno astrattamente, sono in palese  violazione dell’articolo 3; 
• dubbi  di legittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto  degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, riguardano, inoltre, la  disposizione di cui al comma 110 nella parte in cui, con riferimento ai  concorsi pubblici, dispone con riguardo ai soggetti che possono accedere alle procedure, che per ciascuna classe di concorso o tipologia di  posto possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo  titolo di abilitazione mentre non può partecipare il personale docente  ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle  scuole statali; 
• Il Presidente  onorario aggiunto della Corte di Cassazione, prof. Ferdinando  Imposimato, ha individuato numerosi conflitti della legge 107 con gli  artt. della Costituzione 3, 9, 33, 34, 36, 53, 76, 97, per come  autorevolmente e analiticamente illustrato nella lettera inviata al  Presidente della Repubblica il 9 luglio 2015, allegata alla presente. 
CONSIDERATO CHE 
 •  L'art. 117 della Costituzione recita : "La potestà legislativa è  esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,  nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli  obblighi internazionali", i conflitti della legge 107 in materia  d'istruzione, che è materia concorrente, con la Costituzione coinvolgono de facto anche la Regione: in particolare, 
•  in ordine all’art. 1 comma 73 è configurabile una violazione  dell’articolo 3 della Carta Costituzionale rispetto ai principi in esso  sanciti di uguaglianza formale e sostanziale. Tale disposizione prevede, infatti, che a partire dall’anno scolastico 2016/2017 il personale  docente delle istituzioni scolastiche statali, con contratto a tempo  indeterminato, sia destinatario di incarichi triennali proposti dai  dirigenti scolastici degli albi territoriali provinciali, ne deriva  un’immissione in ruolo scevra di un’effettiva assegnazione di posto che  risulta eventuale e appannaggio delle scelte del dirigente scolastico,  col rischio che le stesse assumano carattere di arbitrarietà; 
•  il principio di uguaglianza richiede che situazioni uguali siano  trattate alla stessa stregua e situazioni eterogenee siano trattate in  maniera diversa. Nel caso di specie si verrebbero a creare due categorie di lavoratori, astrattamente omogenee, ma con trattamento differente,  soprattutto con riferimento alla posizione nei confronti del dirigente  scolastico; 
• in relazione all’art.1 comma 33 si ravvisa una violazione degli artt. 3, 4 e 34 della Carta  Costituzionale nella parte in cui in relazione all’alternanza scuola -  lavoro, si fa esplicito riferimento all’obbligo e non alla mera  possibilità di svolgere delle esperienze lavorative; in tal senso è da  ritenersi che venga leso il diritto al solo studio, da intendersi come  formazione culturale generale e non come formazione tesa a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;  
•  in ordine al comma 4 del novellato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 si profila la lesione dell’autonomia degli organi collegiali a favore di un organo monocratico, il dirigente scolastico. Difatti, il Consiglio di  Istituto, diversamente dal passato non definisce gli indirizzi del piano dell’offerta formativa (POF) ma è il dirigente scolastico a dettare gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e  amministrazione. Prima della novella il Consiglio di Istituto dettava  gli indirizzi a cui il Collegio dei docenti si doveva attenere  nell’elaborare il (POF), per poi essere adottato dal Consiglio; 
•  con il recente intervento normativo il legislatore ha inteso conferire  un potere soverchiante rispetto agli organi collegiali in capo al  dirigente scolastico, che può respingere le elaborazioni del Collegio o  le approvazioni del Consiglio di istituto, qualora non siano conformi  agli indirizzi da lui dettati; in tal modo, gli organi collegiali,  seppur indirettamente, vengono svuotati delle loro funzioni essenziali.  Il collegio, organo tecnico professionale con competenza in ambito  pedagogico didattico potrebbe perdere o vedere fortemente depauperate le sue funzioni. In tal guisa, la legge de qua parrebbe realizzare lo  scardinamento della distinzione delle competenze, tale scelta va nella  direzione di una lesione dell’autonomia scolastica e, quindi, di  invasione o lesione di una competenza amministrativa che esula dalla  sfera statale e che, quanto meno astrattamente, parrebbe ledere i  principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica  amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Tale censura si  riverbera sull’autonomia gestionale e amministrativa delle istituzioni  scolastiche, generando una significativa compressione dell’autonomia  delle istituzioni scolastiche, oltre che contrastare con il generale  principio di ragionevolezza. Ma si possono con questo anche prospettare  conflitti di competenze fra Regione e Dirigenti Scolastici, laddove il  conferimento dei poteri e delle attribuzioni al DS possano invadere  quelle preposte alle Regioni. 
•  Per effetto dell'art. 1, comma 108 della l. 107, che dice: "Per l’anno  scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità  territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico  dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro  l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla  mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in  deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui  all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti  vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria  nell’anno scolastico 2015/2016", si prevede un esodo di massa dei  docenti calabresi verso altre regioni d'Italia del tutto ingiustificato, se si pensa che gli stessi docenti destinatari di tale provvedimento  hanno lavorato ad oggi per almeno 36 mesi nelle province di appartenenza su posti scoperti, quasi tutti attualmente disponibili. Ciò comporta un impoverimento della Regione in ordine alle sue risorse economiche,  finanziarie (gettito fiscale), umane e culturali, visto che i docenti  rientrano nel capitale umano più qualificato del territorio, quindi ne  costituiscono un fondamentale potenziale di crescita e sviluppo. In ciò  la legge lede le competenze regionali in materia di "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni  culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività  culturali", di cui all'art. 117 della Costituzione. 
•  Inoltre l'esodo in massa dei docenti previsto per effetto dalla legge  107, art. 1, comma 108 confligge con alcuni dei principi fondamentali  dello Statuto Regionale:" il sostegno della famiglia" e "il  riconoscimento dei diritti delle fasce deboli della popolazione al  superamento delle cause che determinano disuguaglianza e disagio", art. 3 della Carta Costituzionale. Infatti numerosi sono i casi di famiglie  calabresi con portatori di handicap in cui entrambi i coniugi sono  interessati dal piano di assunzioni previsto dalla legge 107, che  rischiano, senza alcun riguardo alla loro situazione, di essere  destinati a province italiane diverse senza poter accettare per mancanza di sostegno economico e sociale, tenendo anche conto che la  retribuzione dei docenti, non è adeguata all'ISTAT dal 2009, e ciò  infrange anche il dettato costituzionale dell'art. 36. 
•  In merito all'alternanza scuola-lavoro, la legge 107 che ne dispone  l'obbligatorietà, nei commi 38 e segg. dell' art. 1, lede la competenza  regionale in merito alla formazione professionale laddove il dettato  normativo statale non tiene conto dell'effettiva disponibilità sul  territorio di enti che possano sostenerne l'attuazione e quindi pone la  Regione in obbligo di ottemperare ad una funzione di mediazione tra  scuola e territorio con un preciso vincolo orario (200 ore per i licei e 400 per gli istituti tecnici) e di curricolo a prescindere dal livello  di fattibilità locale, dalla disponibilità di enti o aziende nelle  prossimità delle sedi scolastiche interessate e dunque in modo non  rispettoso dell'autonomia prevista dall'art. 117 della Costituzione e  del principio di pari opportunità con particolare riguardo ai B.E.S.  (Bisogni Educativi Speciali); 
•  Relativamente al comma 181, lettera e) punto 4) l’ambiguità del dettato  normativo che recita “l'istituzione di una quota capitaria per il  raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il co-finanziamento  dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o  con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle  regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione  delle famiglie utenti del servizio” non definisce il criterio e i  principi ispiratori della delega, come previsto dall’art. 76 della  Costituzione (“L’esercizio della funzione legislativa non può essere  delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri  direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”).  Infatti il comma 181, lettera e) punto 4) lascia aperta al legislatore  la possibilità di far gravare il servizio essenziale delle scuole  dell'infanzia direttamente sulle casse degli enti locali e delle Regioni con partecipazione delle famiglie utenti del servizio, per cui si  potrebbe configurare una differenziazione e discriminazione fra le  diverse realtà territoriali, di fatto venendo meno ai dettami  costituzionali dell'art. 3 (“È compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la  libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo  della persona umana” principio delle pari opportunità) e dell'art. 33  della Costituzione (“La Repubblica detta le norme generali  sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e  gradi”). 
Tali diritti, in base a  questa delega, non sarebbero garantiti in egual maniera su tutto il  territorio e la Regione Calabria si potrebbe trovare di fatto a dover  gestire oltre che l’organizzazione strutturale delle scuole anche quella economica con una sperequazione di possibilità di rimuovere gli  ostacoli a seconda della disponibilità propria, dei comuni di  appartenenza e delle famiglie di provenienza degli utenti. 
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, 
SI IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA REGIONALE 
a promuovere la questione di legittimità costituzionale, in via  principale, ex art.127 comma secondo della Costituzione innanzi alla  Corte costituzionale avente ad oggetto la legge statale n.107,  pubblicata in Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2015. 
Firmato: 
Movimento Docenti Autoconvocati - Cosenza 
Collettivo Insegnanti calabresi – Lamezia 
Comitato x la Scuola della Repubblica – Catanzaro e provincia 
Comitato docenti Crotone 
Comitato docenti Vibo Valentia 
Referenti:
Prof.ssa Lara Nocito (CS) 
Prof.ssa Daniela Costabile (Lamezia) 
Prof.ssa Rosella Cerra (Lamezia) 
Prof.ssa Biancalaura Granato (CZ) 
Prof.ssa Gianfranca Bevilacqua (Lamezia Terme) 
Prof.ssa Rosanna Giovinazzo Polistena (RC) 
Prof. Tassone Rocco Docente ITC di Mileto (VV) 
Prof.ssa Fiammingo Antonella, Referente comitato docenti Scuola (VV) 
Professore La Bernarda Francesco, Comitato docenti Crotone