Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
– nuove costruzioni
– ricostruzioni o sopraelevazioni totali
o parziali;
– interventi sugli edifici esistenti che
possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Alla domanda per il rilascio del
certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle
disposizioni dell’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652.
Il certificato di agibilità può essere
richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole
porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state
realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero
intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti
comuni;
b) per singole unità immobiliari, purché
siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati
gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione
primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità
parziale.
Il procedimento di rilascio del
certificato di agibilità (decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile
1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui
all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda
di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione:
a) richiesta di accatastamento
dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità,
che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo
stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura
dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa
installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici
adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di
collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità
degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al
richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma
1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e
5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione
della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il
certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di
cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio
tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle
opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della
parte II;
c) la documentazione indicata al comma
1;
d) dichiarazione di conformità delle
opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché
all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di
cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato
il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di
autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di
sessanta giorni (1).
5. Il termine di cui al comma 3 può essere
interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici
giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione
integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non
possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
5-bis. Ove l’interessato non proponga domanda
ai sensi del comma 1, fermo restando l’obbligo di presentazione della
documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e
all’articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore
dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la
quale si attesta la conformita’ dell’opera al progetto presentato e la sua
agibilita’, corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio
che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell’impresa installatrice
che attesta la conformita’ degli impianti installati negli edifici alle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita’, risparmio energetico valutate
secondo la normativa vigente. (2)
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario
disciplinano con legge le modalita’ per l’effettuazione dei controlli. (3)
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(1) Comma modificato con avviso di
rettifica pubblicato in G.U. del 13/11/2001, n. 264.
(2) Comma aggiunto dall'art. 30, DL 21/6/2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013, n. 98.
(3) Comma dapprima aggiunto dall'art. 30, DL
21/6/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013, n. 98 e
successivamente modificato dall'art. 17, DL 12/9/2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.