Le scuole possono prevedere unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria


Il  DPR 275/99  all’art. 4 comma 2 stabilisce che le istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia didattica possano regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tale scopo, in base al DPR sopra citato, le scuole  possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra queste si vogliono evidenziare  le seguenti 2 possibilità:

1.     l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
2.     la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui.


Aldo Domenico Ficara