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L’insegnante non può essere obbligato a dare la disponibilità per i viaggi di istruzione
Prima di tutto occorre dire che nell’organizzare
qualsiasi uscita o viaggio d’istruzione sarebbe buona prassi quella di non dare
per scontata l’adesione dei docenti
accompagnatori. Pertanto come prima azione bisognerebbe prendere realmente i
nominativi di un adeguato numero di docenti disponibili ad accompagnare gli
allievi e di eventuali loro sostituti.
Detto questo è utile ricordare che dal 1° settembre 2000,
il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa
autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa
in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992;
D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997;
D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per
orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere
prescrittivo”. In particolare spetta agli Organi Collegiali regolamentare tutte
le uscite o i viaggi d’istruzione. Inoltre spetta al Consiglio di Istituto
fissare i criteri generali organizzativi delle attività di uscite/viaggi
d’istruzione, e poi al Collegio dei docenti ed ai Consigli di classe la loro
programmazione didattica.
Infatti, ciò è confermato dalla nota dell’ 11.04.2012, prot. n. 2209 del MIUR. Attraverso tale nota si precisa quanto
segue: “ l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere
conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione
dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di
istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della
vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n.
297/1994) “.
Aldo Domenico Ficara