Cosa rischia uno studente che bestemmia in classe ?


Il reato di “Blasfemia e manifestazione oltraggiose verso i defunti “( 724 C.P.) originariamente qualificato come reato penale, viene depenalizzato con sentenza della Corte Costituzionale del 1995. Attualmente è considerato illecito amministrativo, punibile con una sanzione pecuniaria da 51 a 309 €. Non diversa la situazione  in cui lo studente, all’interno delle mura scolastiche, pronunci “bestemmia” nei confronti di divinità o oltraggi verbalmente i defunti. Tale condotta, oltre che identificarlo come persona non rispettosa della sensibilità dei compagni e del docente, può fruttargli seri  provvedimenti disciplinari che possono comportare persino la sospensione. Si ha riguardo, caso per caso, ai parametri definiti dal regolamento d’istituto. In una realtà atta alla condivisione del bene comune e avvezza al rispetto di tutti i riti religiosi, il reato di bestemmia, seppur depenalizzato, rappresenta un comportamento riprovevole. Lo studente potrà quindi essere perseguito per l’illecito ex art. 724 C.P. e, parallelamente, essere sanzionato in termini disciplinari.

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