Nella scuola primaria non si può bocciare


Il T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., (ud. 19-06-2019) 05-07-2019, n. 491 ha trattato il caso di una bocciatura avvenuta alla scuola primaria.  I giudici hanno rilevato mancanze procedurali e sostanziali da parte della scuola, che rendono illegittima la bocciatura. A tal riguardo si ricorda che l’art. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62  al primo comma dice: “Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. Inoltre il comma 2 dello stesso decreto sottolinea che: “Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”.