Alla fine delle lezioni gli insegnanti non sono obbligati alla firma di presenza


Durante il periodo estivo alla fine delle lezioni per gli insegnanti non vi è nessun obbligo di andare a firmare giornalmente il registro, a patto che non siano in programma attività di tipo collegiale che, in ogni modo, dovranno essere conteggiate nel tetto delle quaranta ore all'anno, come stabilito dal contratto nazionale al comma 3, lett. a) dell'articolo numero 29.  Questo comma ha la precedenza su tutte le altre discipline giuridiche, come fu stabilito dalla Cassazione che, con il giudizio del 14/10/2009, decretò l'esclusività del contratto dei lavoratori del pubblico impiego nella regolamentazione dei rapporti di lavoro. La sentenza della Cassazione fu poi ripresa anche dall'articolo numero 54 del Dl 150 del 2009 che assegnò, proprio al contratto collettivo, il compito di determinare sia i diritti che gli obblighi riguardanti il rapporto di lavoro.