Durante il periodo estivo alla fine
delle lezioni per gli insegnanti non vi è nessun obbligo di andare a firmare
giornalmente il registro, a patto che non siano in programma attività di tipo
collegiale che, in ogni modo, dovranno essere conteggiate nel tetto delle
quaranta ore all'anno, come stabilito dal contratto nazionale al comma 3, lett. a)
dell'articolo numero 29.
Questo comma ha la precedenza su tutte le altre
discipline giuridiche, come fu stabilito dalla Cassazione che, con il giudizio
del 14/10/2009, decretò l'esclusività del contratto dei lavoratori del pubblico
impiego nella regolamentazione dei rapporti di lavoro. La sentenza della
Cassazione fu poi ripresa anche dall'articolo numero 54 del Dl 150 del 2009 che
assegnò, proprio al contratto collettivo, il compito di determinare sia i
diritti che gli obblighi riguardanti il rapporto di lavoro.