Possibile rinunciare alla supplenza al 30 giugno per il 31 agosto

Per le nomine conferite da graduatorie d’istituto la Circolare ricorda che la seconda e la terza fascia per l’anno 2019/2020 non sono soggette ad aggiornamento, quindi le supplenze conferite dovranno riportare il termine corrispondente alla natura giuridica del posto: ad es. 30 giugno nel caso di una cattedra che rientra nell’organico di fatto, 31 agosto nel caso rientri in organico di diritto, oppure il termine previsto per il rientro del titolare nel caso di una supplenza breve.
Confermate diverse previsioni contenute nel Regolamento delle supplenze:
  • la possibilità di rinunciare al posto al 30 giugno per il 31 agosto, prima della stipula dei contratti durante le operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale;
  • la possibilità di rinunciare allo spezzone per il posto intero al 30 giugno o 31 agosto (sempre durante il periodo di espletamento delle procedure di conferimento delle supplenze e prima della stipula del contratto), fatto salvo il diritto al completamento;
  • al momento della stipula del contratto resta la possibilità di fruire dei diritti previsti dal CCNL, come aspettativa, congedo, etc. e la richiesta di part-time.