Il regime delle assenze per gravi
patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella
disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il
personale a TD) del CCNL Comparto Scuola.
In caso di gravi patologie che
richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi
dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero
ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze
certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta al
lavoratore l’intera retribuzione. Pertanto, alla luce della norma in questione,
i giorni di assenza per “grave patologia” non concorrono alla determinazione
del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi
per il personale a Tempo Indeterminato; 9 mesi o 30 giorni per il personale a Tempo
Determinato: artt. 17 e 19 del CCNL/2007) e sono sempre retribuiti al 100%.
Il
regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la
propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17
(art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola. Tali
periodi, inoltre, sono esclusi dall’obbligo del rispetto delle c.d. fasce di
reperibilità (9,00-13,00 e 15-18,00), così come previsto dall’art. 55 septies,
c. 5 del D.Lgs 165/2001, e dalla decurtazione di cui all’art. 71 del decreto n.
112/2008 convertito in legge n. 133/2008. La scuola, quindi, per tali assenze
non potrà disporre la visita fiscale né la trattenuta “Brunetta”.