La puntualità di un insegnante nel rispettare il suo orario di servizio non è solo un aspetto deontologico



Riportiamo una parte di una circolare riguardante gli eventuali ritardi degli insegnanti. La circolasre dice: " La puntualità di un insegnante nel rispettare il suo orario di servizio e garantire la sua presenza in classe 5 minuti prima dell’arrivo degli studenti, per quanto riguarda la prima ora giornaliera delle lezioni, non è solo un aspetto deontologico o una questione di rispetto del contratto collettivo nazionale della scuola, ma si tratta soprattutto di ottemperare al dovere di vigilanza nei confronti degli alunni.
Per tale motivo il docente che ritarda nell’ arrivare a scuola, o chi si accorge di non potere essere presente in classe all’orario previsto per la sua entrata, deve avvisare tempestivamente la scuola dell’impossibilità della sua presenza in classe all’orario previsto, e spiegare i motivi del suo ritardo.
Se il ritardo è determinato da una causa di forza maggiore, è un ritardo scusabile, ma resta necessario, da parte dell’insegnante, darne immediata comunicazione alla scuola con le adeguate motivazioni, per evitare che il dirigente possa prendere provvedimenti sanzionatori.
La responsabilità giuridica dell’insegnante è regolata dall’art. 61 della legge n. 312/80, in cui si ritiene colpevole il docente per i danni che possono essere arrecati dagli alunni solo nel caso di comportamenti dolosi o di colpa grave nell’esercizio della vigilanza. Il fatto che un docente ritardi la sua entrata a scuola, e non avvisi nessuno del suo ritardo, è certamente un comportamento doloso o di colpa grave nell’esercizio della vigilanza".