La puntualità di un insegnante nel rispettare il suo orario di servizio non è solo un aspetto deontologico
Riportiamo una parte di una circolare riguardante gli eventuali ritardi degli insegnanti. La circolasre dice: " La puntualità di un insegnante nel
rispettare il suo orario di servizio e garantire la sua presenza in classe 5
minuti prima dell’arrivo degli studenti, per quanto riguarda la prima ora
giornaliera delle lezioni, non è solo un aspetto deontologico o una questione
di rispetto del contratto collettivo nazionale della scuola, ma si tratta
soprattutto di ottemperare al dovere di vigilanza nei confronti degli alunni.
Per tale motivo il docente che ritarda
nell’ arrivare a scuola, o chi si accorge di non potere essere presente in
classe all’orario previsto per la sua entrata, deve avvisare tempestivamente la
scuola dell’impossibilità della sua presenza in classe all’orario previsto, e
spiegare i motivi del suo ritardo.
Se il ritardo è determinato da una causa
di forza maggiore, è un ritardo scusabile, ma resta necessario, da parte
dell’insegnante, darne immediata comunicazione alla scuola con le adeguate
motivazioni, per evitare che il dirigente possa prendere provvedimenti
sanzionatori.
La responsabilità giuridica
dell’insegnante è regolata dall’art. 61 della legge n. 312/80, in cui si
ritiene colpevole il docente per i danni che possono essere arrecati dagli
alunni solo nel caso di comportamenti dolosi o di colpa grave nell’esercizio
della vigilanza.
Il fatto che un docente ritardi la sua entrata a scuola, e non
avvisi nessuno del suo ritardo, è certamente un comportamento doloso o di colpa
grave nell’esercizio della vigilanza".