L’insegnante ha, tra i tanti obblighi contrattuali, anche quello relativo alla vigilanza sugli alunni e contestualmente
si assume la grande responsabilità del controllo degli stessi, garantendone
l’incolumità fisica. Pertanto, il docente deve sorvegliare e controllare gli
alunni, garantire e prevenire qualsivoglia situazione o evento accidentale,
casuale e non programmato.
A tal riguardo proponiamo, a titolo di
esempio, 2 casi in cui è interessato il
concetto di culpa in vigilando nelle attività all’interno di una scuola:
1.
E’
stata ritenuta sussistente la responsabilità dell’insegnante per culpa in
vigilando nell’ipotesi in cui un alunno delle scuole medie, durante la lezione
di educazione musicale, mentre teneva il flauto tra le labbra e si apprestava a
suonarlo, è stato colpito casualmente da un compagno con una gomitata che gli
aveva procurato la rottura di due incisivi.
2.
Non
è stata ritenuta sussistente la culpa in vigilando dell’insegnante nel caso di
incidente accorso ad un alunno e verificatosi malgrado la vigile presenza
dell’insegnante e l’ordinata modalità di effettuazione del rientro degli
allievi verso la classe, modalità che evocava un contesto di assoluta normalità
e che, secondo i giudici, non ha mostrato profili di inadeguata sorveglianza
e/o di inadeguata percezione di una situazione di possibile rischio da
prevenire.
Si ricorda inoltre che l’obbligo di
sorveglianza continua anche dopo il termine delle lezioni, perché, anche se non
esiste un contratto scritto, si crea una particolare relazione sociale che determina
un obbligo comportamentale, ovvero una responsabilità morale nel non lasciare
solo il minore anche dopo il termine delle lezioni ( vedi sentenza n. 10516 della
Cassazione ).
Aldo Domenico Ficara