Il bonus di 500 euro non è più fruibile all’atto della cessazione dal servizio

L’art.3 comma 1 del DPCM del 28 novembre 2016 dice che il bonus di 500 euro spetta “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando,distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari”. Quindi il bonus non è più fruibile all’atto della cessazione dal servizio, pertanto quando un insegnante va in pensione deve spendere il bonus prima dell'ultimo giorno di servizio.