Vigilanza studenti: responsabilità contrattuale e extracontrattuale


Ogni scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti  al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (Cass. n. 1769/2012), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione (Cass. n. 19160/2012), compreso il cortile antistante l'edificio scolastico nella disponibilità della scuola ove viene consentito l'accesso e lo stazionamento degli utenti e in particolare degli alunni (Cass. n. 22752/2013). La responsabilità del Ministero dell'istruzione o dell'ente gestore di una scuola privata, nell'ipotesi in cui gli alunni subiscano danni nel tempo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico, è duplice: contrattuale, se la domanda è fondata sull'inadempimento dell'obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta; extracontrattuale, se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri (Cass. n. 3680/2011; n. 16947/2003).