“Frasi come “Qualunque inosservanza alla
nota del MIUR potrebbe configurarsi come interruzione di pubblico servizio” –
“Adattamento orario curriculare per didattica a distanza” – “Le video lezioni
devono avere una durata massima di 40 minuti” –“….le classi della scuola
secondaria di I grado…effettueranno il seguente orario giornaliero per lo
svolgimento della didattica a distanza che riprende l’originario schema di
orario didattico in presenza, ma con unità orarie ridotte a 40 min….” –
“L’orario di svolgimento delle lezioni dovrà essere svolto in modalità ridotta
a mezz’ora a modulo con la seguente scansione oraria” – “ gli studenti devono
osservare la massima puntualità nell’accesso alla classe virtuale, con una
tolleranza di soli 5 minuti dall’inizio della lezione; lo studente non puntuale
sarà considerato assente” – “ferma restando l’autonomia del singolo docente
circa le tematiche della lezione, si raccomanda per consentire la sequenza
delle video lezioni di sviluppare l’attività on line per la durata massima
della lezione circa 45 minuti” sono totalmente estranee allo spirito e alla
lettera della visione collaborativa e collegiale presente nella cornice
dell’attuale ordinamento giuridico-contrattuale del panorama normativo
scolastico “ questo è uno stralcio di un comunicato congiunto dei sindacati
scuola inviato ai DS delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di
Messina.