Articolo 26 della bozza dell’Ordinanza Ministeriale
sull’Esame di Stato 2020: (Svolgimento dei lavori in modalità telematica)
1. Anche ai sensi di quanto previsto
all’articolo 31, commi 2 e 3,
a) nel solo caso in cui le condizioni
epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano,
fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i
lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in
videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
b) nei casi in cui uno o più commissari
d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova
d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse
all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli
interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
2. Nell’ambito della verbalizzazione di
cui all’articolo 22 è altresì riportato l’eventuale svolgimento di una o più
riunioni o esami in modalità telematica.