Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro. Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive. Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:
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Spid;
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Inps;
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Carta
nazionale dei servizi (Cns);
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Inail,
con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da
consegnare presso le sedi territoriali Inail.
Nel caso di delega da parte del datore
di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE
delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una
volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene
individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del
lavoratore. All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria
eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di
riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure
preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il
contenimento del contagio.