Il registro elettronico non è obbligatorio. Meglio usarlo in contemporanea con uno cartaceo di classe

 


La sentenza della Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-07-2019) 21-11-2019, n. 47241 ha  deciso che il registro elettronico non è obbligatorio. Infatti, questa sentenza della Cassazione penale che tratta il caso di reato di falsità in atti, analizza in modo approfondito la funzione del registro di classe e del professore e sottolineando altresì che il registro elettronico è tutt’altro che obbligatorio, almeno fino a quando non verrà attuato il piano di dematerializzazione contemplato ufficialmente dalla legge. Sull’argomento sappiamo che il registro personale è un atto pubblico (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), per cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste dall’art. 476 (falso ideologico in atto pubblico) e dall’art. 479 (falso materiale in atto pubblico) del codice di procedura penale. Questa è la ragione per la quale sia la compilazione del registro elettronico personale del docente che quello cartaceo di classe debbano avvenire contemporaneamente e non fatto successivamente ad esempio al di fuori della classe o a casa, se non si vuole incorrere in sanzioni penali in quanto, il registro di classe è un atto amministrativo ufficiale da tenere aggiornato in tempo reale.