I corsi di formazione docenti devono programmare e prevedere la trattazione e lo studio della normativa scolastica. Gli insegnanti e i docenti sono pubblici ufficiali e sono deontologicamente tenuti ad avere le competenze giuridico-scolastiche, parte integrante delle professionalità della Scuola. Non si può più sentirsi dire che di certi “ruoli” si farebbe a meno, allorquando lo stesso lo si ricopre per oltre vent’anni e ben remunerato dal MOS/FIS: sacrifico “sacrum ficio” rituale sacro per la conoscenza.
-Cosa dice il Codice Penale?
L’art. 357 del Codice Penale dispone che
“agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“. Agli
stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla
l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la
funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi“. Dalla lettura della norma, pertanto, si evince
che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che
“concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che
sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di
coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass.
Pen. n. 166013/84).
-Pubblico ufficiale
L’articolo 358 c.p., a propria volta,
dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque
titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi
un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con
esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione
di opera meramente materiale”. Secondo la dottrina prevalente per incaricato di
pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un’attività
pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri
tipici del pubblico ufficiale e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente
materiali. La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a
diversi soggetti. A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente
pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali
giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen.
16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n.
5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale
ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli
appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i
magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (ecc.). Anche gli insegnanti
delle scuole pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale
per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non
circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività
preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori
degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a
pubblico ufficiale a carico di un genitore (riferimenti: art. 357 Codice
penale, legge n. 86/90, legge n. 181/92, sentenze Corte di Cassazione n.
229/1986 – n. 6685/1992 – n. 3004/1999 – n. 15367/2014) Anche i docenti di
scuola paritaria, nell’esercizio delle loro funzioni, sono “pubblici
ufficiali”; così pure il coordinatore didattico e il gestore.
Pubblico servizio
Sono definiti incaricati di pubblico
servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per
pubblico servizio si intende un’attività disciplinata nelle stesse forme della
pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di
quest’ultima. Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: i collaboratori
di piano, i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere
di firma, i dipendenti delle aziende sanitarie locali.
Annamaria Milano