Il potere educativo dell’insegnante: attenzione al reato di abuso dei mezzi di correzione


In ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità. Integra quindi il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che umilii, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno. Con la sentenza in data 12 marzo 2015 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 18 giugno 2013 dal locale Tribunale, Sezione distaccata di Empoli, appellata da G.E., dichiarata responsabile dei delitti di abuso di mezzi di correzione aggravato e continuato nel periodo dal 2007 al giugno 2010, nonché violenza privata aggravata, commesso il 18 gennaio 2008.

Reato di abuso dei mezzi di correzione

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.