Quando la scuola esagera nell'uso degli acronimi: dal GIT al GLIR


Gruppo di Inclusione Territoriale - Previsto dal decreto sull’inclusione scolastica (approvato il 14 gennaio 2017 dal Consiglio dei Ministri) è istituito in ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 107/2015. Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'USR (Ufficio Scolastico Regionale) o di un suo delegato. Vedi art. 9 del D.Lgs. 66/17. In data 7 agosto 2019 il decreto legislativo n. 96 emana disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 66, recante: Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (testo coordinato).

Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e del PAI (Piano Annuale per l'Inclusività) trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone all'USR (Ufficio Scolastico Regionale) la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata all'USR (Ufficio Scolastico Regionale) nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. Sostituiscono i GLIP (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali), vedi GLIR (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali).