Raggiunto un accordo contrattuale che stabilisce legittima la “diciannovesima ora” settimanale di incontri scuola famiglie


 L’art. 30 della Costituzione afferma che “E’dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”. 
Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere. Se dunque da un lato è un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli, dall’altro ogni docente ha l’obbligo di dare un’adeguata informazione alle famiglie sull’andamento dei figli. Per questo motivo in diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente di I e II grado come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie, il tutto a prescindere se poi durante quell’ora avverranno o meno i colloqui.

Dobbiamo precisare, a scanso di equivoci, che la prassi della “diciannovesima ora” è stata considerata fino ad oggi illegittima perché non è prevista contrattualmente. Da oggi in conseguenza ad accordi normativi raggiunti nell'ultimo contratto la “diciannovesima ora” diventa legittima.

SCUSATE, MA E' UN PESCE D'APRILE