La Scuola di alta formazione dell’istruzione deciderà chi diventerà " docente esperto "


Riportiamo l'art 16 - bis che descrive come sarà la Scuola di alta formazione dell’istruzione

Art. 16-bis

(Scuola di alta formazione dell’istruzione)

  1. È istituita, con sede in Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell’ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e dell’autonomia didattica del docente;

b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all’articolo 16-ter.

  1. La Scuola di Alta Formazione si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell’Indire, dell’Invalsi nonché, per le funzioni amministrative, si raccorda con gli uffici del Ministero dell’istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
  2. Sono organi della Scuola di Alta Formazione: a) il Presidente; b) il Comitato d’indirizzo; c) il Comitato scientifico internazionale; d) il Direttore generale.
  3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari, tra magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra avvocati dello Stato, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e  comprovata qualificazione professionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d’indirizzo. È responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione, d’intesa con il Direttore Generale e sentito il Comitato d’indirizzo. Il Presidente svolge il proprio mandato a titolo gratuito; se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento.
  4. Il Comitato d’indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di Indire e di Invalsi, e due componenti nominati dal Ministro dell’istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d’indirizzo rimane in carica tre anni e si avvale di una direzione generale, che cura l’esecuzione degli atti, predispone le convenzioni, la cui stipula compete al Direttore generale, e le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d’indirizzo, all’atto dell’insediamento, approva il regolamento della Scuola di alta formazione, nel quale sono disciplinati le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d’indirizzo e del Comitato scientifico internazionale.
  5. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell’istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero o tra professionalità esterne all’amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d’indirizzo, resta in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta. L’organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione.
  6. Per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, è costituito un Comitato scientifico internazionale, che rimane in carica quattro anni, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione.
  7. Gli oneri per l’avvio delle attività della Scuola, per il suo funzionamento e per quello del Comitato d’indirizzo, del Comitato scientifico internazionale e della Direzione generale, nonché per lo svolgimento delle attività istituzionali sono a valere sugli importi specificati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. La dotazione organica della Scuola è definita nell’allegata Tabella B.