Ridare al Collegio Docenti la possibilità di nomina dei collaboratori del DS è un atto normativo di democrazia




Una volta  il collegio docenti aveva la possibilità di eleggere, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituiva il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Oggi la materia dell’organizzazione scolastica in relazione alla facoltà del dirigente delle relative istituzioni di individuare i propri collaboratori si palesa effettivamente di una certa complessità, in ragione dello stratificarsi delle disposizioni contenute nella disciplina generale sul pubblico impiego, rispetto a quelle specifiche di settore, non abrogate. Tra le norme il CDS cita, l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U.P.I.), rubricato appunto “Dirigenti delle istituzioni scolastiche”. L’art. 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che riserva al Collegio dei docenti la facoltà di eleggere, in proporzione alla c.d. popolazione scolastica, quelli incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside, individuando anche al proprio interno il docente cui attribuire funzioni vicarie. Il parere del Consiglio di Stato, che ebbe ad esprimersi sulla questione (parere n. 1021 del 26 luglio 2000) affermando la validità del principio generale dello ius superveniens e, in sua applicazione, riconoscendo portata preminente alla sopravvenuta normativa in tema di autonomia scolastica e al ruolo dirigenziale la possibilità di scelta dei collaboratori, stante il carattere fiduciario del rapporto tra delegante e delegato. Il quadro si è infine completato con la contrattazione nazionale per il comparto relativa al triennio 2006-2009, che, in ragione della finanziabilità della remunerazione aggiuntiva sul fondo di istituto, ha inteso circoscrivere le figure di docenti delegati dal dirigente soltanto a due (art. 34).