La corretta compilazione del registro elettronico


Il regolamento di ogni scuola dovrebbe sottolineare l’obbligo della corretta compilazione del registro personale del Docente che documenta il lavoro svolto durante l'attività didattica. La responsabilità e l’obbligo di registrazione dei due documenti riguarda anche il registro elettronico, introdotto nell’ordinamento scolastico dall’articolo 7 del Decreto – Legge 6 luglio 2012, n. 95 – convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. Tutti i docenti sono tenuti a inserire le assenze, gli argomenti svolti in classe, i voti, le note normali e disciplinari e in generale tutte le comunicazioni che abitualmente trovavano posto nel registro di classe cartaceo, sul registro elettronico.

Articolo 7 del Decreto – Legge 6 luglio 2012, n. 95

  27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca predispone entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della legge  di  conversione  del  presente  decreto  un   Piano   per   la dematerializzazione delle  procedure  amministrative  in  materia  di istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita' dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

  28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni  alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per  gli  anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita'  on  line attraverso un apposito applicativo che il Ministero  dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole  e delle famiglie.

  29. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013  le  istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in  formato elettronico.

  30. La pagella elettronica ha  la  medesima  validita'  legale  del documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul  web  o tramite posta elettronica o altra modalita' digitale. Resta  comunque fermo  il  diritto  dell'interessato   di   ottenere   su   richiesta gratuitamente  copia  cartacea  del  documento  redatto  in   formato elettronico.

  31. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013  le  istituzioni scolastiche e i docenti  adottano  registri  on  line  e  inviano  le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

  32. All'attuazione delle disposizioni ((dei commi da 27 a  31))  si

provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della finanza pubblica.