Il regolamento di ogni scuola dovrebbe sottolineare l’obbligo della corretta compilazione del registro personale del Docente che documenta il lavoro svolto durante l'attività didattica. La responsabilità e l’obbligo di registrazione dei due documenti riguarda anche il registro elettronico, introdotto nell’ordinamento scolastico dall’articolo 7 del Decreto – Legge 6 luglio 2012, n. 95 – convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. Tutti i docenti sono tenuti a inserire le assenze, gli argomenti svolti in classe, i voti, le note normali e disciplinari e in generale tutte le comunicazioni che abitualmente trovavano posto nel registro di classe cartaceo, sul registro elettronico.
Articolo 7 del Decreto – Legge 6 luglio 2012, n. 95
27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data
di
entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto
un Piano per
la dematerializzazione delle
procedure amministrative in
materia di istruzione,
universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita' dei docenti, del
personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente
in modalita' on line attraverso un apposito applicativo che
il Ministero dell'istruzione,dell'universita'
e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
29. A decorrere dall'anno
scolastico 2012-2013 le
istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni
in formato elettronico.
30. La pagella elettronica ha
la medesima validita'
legale del documento cartaceo ed
e' resa disponibile per le famiglie sul
web o tramite posta elettronica o
altra modalita' digitale. Resta comunque
fermo il
diritto dell'interessato di
ottenere su richiesta gratuitamente copia
cartacea del documento
redatto in formato elettronico.
31. A decorrere dall'anno
scolastico 2012-2013 le istituzioni
scolastiche e i docenti adottano registri
on line e
inviano le comunicazioni agli
alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32. All'attuazione delle disposizioni ((dei commi da 27 a 31))
si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.