Progetti didattici: La pubblicazione di foto e video in cui gli alunni sono identificabili non è ammessa


Il comma 1 dell’art. 2-ter del codice della privacy (così come modificato dal D.Lgs 101/2018) recita: “La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. Ciò significa che per le scuole non è previsto il “consenso” per il trattamento. Inoltre, il comma 3 dell’art. 2-ter dello stesso codice recita: “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”. Allo stato attuale della normativa, quindi, la pubblicazione di foto e video in cui gli alunni sono identificabili non è ammessa. Non è altresì ammessa la richiesta di consenso.