Fa scalpore la notizia della morte di uno studente che si trovava all'interno di un treno, mentre stava effettuando un viaggio di gita scolastica. I docenti che accettano di accompagnare i propri alunni durante una gita scolastica si assumono grandi responsabilità, di natura sia civile che penale. Relativamente all’aspetto civile, dobbiamo distinguere tra responsabilità per fatto commesso dallo studente e responsabilità per incidenti accaduti allo studente. Vediamo in modo più approfondito la responsabilità civile dei docenti durante i viaggi di istruzione. Tale responsabilità può essere di duplice tipo:
·
responsabilità
per fatto commesso dallo studente;
·
responsabilità
per incidenti accaduti allo studente.
Ebbene, per quanto riguarda la prima ipotesi, cioè il danno cagionato dallo studente durante la gita scolastica, a risponderne può essere anche l’insegnante che avrebbe dovuto su di lui sorvegliare, a meno che il docente non riesca a provare di non aver potuto in nessun modo impedire il danno. Nel caso di danni di cui è vittima direttamente all’alunno, questi (e i suoi genitori) potrà chiedere il risarcimento direttamente alla scuola (la quale potrebbe rivalersi sul singolo insegnante) secondo i criteri della responsabilità contrattuale. Per concludere prima di accettare l'incarico di docente accompagnatore si deve tener presente che " Quando si è in gita scolastica il pericolo è sempre dietro l'angolo ".