Incapacità didattica, Aldo Domenico Ficara: «Prima del licenziamento servono provvedimenti sanzionatori e un percorso di verifica»
Il tema dell'incapacità didattica dei docenti continua ad alimentare il dibattito nel mondo della scuola, soprattutto alla luce delle norme che disciplinano la dispensa dal servizio per persistente inidoneità professionale.
Dal punto di vista giuridico, il licenziamento per incapacità didattica non si fonda su una condotta disciplinarmente colpevole del docente. Si tratta, infatti, di un provvedimento di natura oggettiva, che presuppone l'accertamento di fatti di eccezionale gravità, tali da dimostrare una condizione di assoluta e permanente inidoneità all'esercizio della funzione docente.
Non si è quindi di fronte a una tradizionale valutazione della performance lavorativa o al mancato raggiungimento di specifici obiettivi, bensì all'accertamento di una situazione eccezionale che renda impossibile il regolare svolgimento dell'attività di insegnamento.
La normativa richiama anche l'ipotesi della dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento, una fattispecie ancora più residuale nel pubblico impiego, poiché richiede un sistema strutturato di monitoraggio e valutazione delle prestazioni lavorative. Nella prassi amministrativa, tale istituto ha trovato applicazione soltanto in casi particolari, caratterizzati dalla presenza di rapporti periodici sul rendimento o di sistemi di valutazione formalizzati.
Su questo tema interviene il professor Aldo Domenico Ficara, docente ed esperto di normativa scolastica, che propone una riflessione sull'opportunità di introdurre un percorso più graduale prima di giungere ai provvedimenti più estremi.
«Nei casi in cui emergano oggettive criticità riconducibili a una possibile incapacità didattica, ritengo che l'Amministrazione debba anzitutto attivare strumenti di verifica, accompagnamento professionale e, ove ne ricorrano i presupposti, adottare i previsti provvedimenti sanzionatori disciplinari. Il licenziamento o la dispensa dal servizio devono rappresentare l'ultima soluzione, riservata esclusivamente ai casi in cui sia stata dimostrata un'inettitudine assoluta e permanente.»
Secondo Ficara, l'attuale quadro normativo pone una soglia probatoria molto elevata proprio perché l'incapacità didattica non coincide con una semplice prestazione professionale ritenuta insufficiente.
«Occorre distinguere tra un docente che necessita di formazione, supporto o richiami disciplinari e un docente che, per ragioni oggettive e definitivamente accertate, non è più in grado di svolgere la funzione educativa. Confondere questi due piani rischia di compromettere sia le garanzie del lavoratore sia la qualità del servizio scolastico.»
Il docente sottolinea inoltre che, qualora le criticità siano riconducibili a violazioni dei doveri d'ufficio, l'ordinamento dispone già di un articolato sistema di responsabilità disciplinare, con sanzioni graduate in funzione della gravità dei comportamenti.
Per Aldo Domenico Ficara, un corretto equilibrio tra tutela degli studenti, qualità dell'insegnamento e garanzie dei docenti passa attraverso procedure trasparenti, accertamenti rigorosi e l'applicazione coerente degli strumenti previsti dalla normativa vigente, evitando che il ricorso all'istituto dell'incapacità didattica venga utilizzato in assenza dei presupposti eccezionali richiesti dalla legge.
