Concorso DS: non è mai troppo tardi

Il Consiglio di Stato con l’ordinanza 1163/2012  ha ritenuto fondata l’istanza cautelare proposta da alcuni ricorrenti che, in prima istanza invece, era stata rigettata dal TAR Lazio.
Con molta probabilità l'errore docimologico, in questo sciagurato concorso, farà parlare ancora di sé.





REPUBBLICA ITALIANA
 
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2012, proposto da:
Emilia Ciampanella E Stefania Vasta, rappresentate difese dagli avvocati Carmelina Pellino e Adriana Romoli, con domicilio eletto presso Adriana Romoli in Roma, via Ildebrando Goiran, 23;
contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Paola Paolucci, Sabrina Franciosi, Daniela Crestini, non costituiti in questo grado di giudizio; per la riforma ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 4656/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO A N. 2386 POSTI DI DIRIGENTE SCOLASTICO - MCP
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per le parti l’avvocato Pellino.;
Considerato che le ragioni delle ricorrenti possono trovare adeguata soddisfazione con la pronuncia di merito, tenuto conto del fatto che le prove scritte del concorso sono già state espletate;
considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della pronuncia, incidente soltanto sul piano processuale;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,accoglie l'appello (Ricorso numero: 1385/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione nel merito del giudizio di primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente


Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


 

Aldo Domenico Ficara