La legge schiavista di Profumo sta scatenando lo sconcerto nelle scuole

di Lucio Ficara 17 ottobre 2012  Il mondo della scuola è sconcertato dai provvedimenti previsti dalla legge di stabilità 2013-2015 contro la scuola. Per quanto riguarda in particolare l’art.3 punto 42 della legge, si tratta di una vera è propria legge schiavista, che senza nessuna retribuzione obbliga i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a svolgere 6 ore in più settimanali. Questa mannaia con cui Profumo ha deciso di decapitare i docenti delle scuole secondarie, sta suscitando una vera e propria ribellione delle coscienze , perché vista come una ingiustizia senza precedenti. Ma cosa è scritto letteralmente in questo contestatissimo comma 42? Riportiamo di seguito l’art.3 comma 42 della sciagurata legge di stabilità:

A decorrere dal 1° settembre 2013 l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado , incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità , nonché per l’attribuzione di supplenze temporanee per  tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l’orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all’attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il personale di sostegno abbia titolo, nell’istituzione scolastica di titolarità. L’organico di diritto del personale di sostegno è determinato a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014, in misura non superiore a quella dell’anno 2012-2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di 15 giorni su base annua”. Come si può notare oltre la sostanza vessatoria del provvedimento, anche la forma linguistica usata evidenzia lineamenti  di disprezzo del ruolo dell’insegnante . Il personale docente, che dovrebbe godere di rispetto ed apprezzamento, viene,  secondo l’uso linguistico del legislatore, “utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità”. In buona sostanza come nell’antichità il padrone utilizzava lo schiavo, senza retribuirlo, così oggi utilizzano i docenti, nuovi schiavi moderni, per coprire ora  lo spezzone orario, poi la supplenza temporanea o anche per ore aggiuntive di recupero o potenziamento. Questa bella legge di stabilità è stata ben studiata, per neutralizzare e rendere impotenti i sindacati. Infatti nel successivo comma 45 dell’art.3 si sono premurati di scrivere quanto segue: “ le disposizioni di cui ai commi dal 42 al  44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.  D'altronde gli schiavi non possono godere di regole contrattuali  dove sono scritti diritti e doveri, devono subire, preferibilmente in silenzio, il volere del padrone che straccia il contratto pattuito ed impone la “SUA LEGGE”. Se questa legge schiavista passerà, anche con l’ ovvio imbarazzo dei parlamentari del PD ( così come è avvenuto con la riforma delle pensioni e la spending review), sarà la fine dei diritti contrattuali e sarà celebrata la morte dei sindacati.