Esonero dei collaboratori vicari

Dal sito ANP ( Esonero dei collaboratori vicari nelle regioni in cui non si è concluso il reclutamento dei DS  )
 
Si è tenuto ieri ( ndr 19 settembre 2013 ) al MIUR un incontro relativo all'applicazione dell'art. 17, commi da 5 a 7, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca).
Il comma 5 prevede che i collaboratori "vicari" delle scuole affidate in reggenza possano avere l'esonero dall'insegnamento in deroga a quanto previsto normalmente, ma solo nelle regioni in cui per vari motivi non si è provveduto al reclutamento dei vincitori del concorso a dirigente scolastico. Sicuramente questo è il caso di Abruzzo (36 posti), Campania (36 posti) e Lombardia (355 posti) per le quali i posti per le assunzioni erano già stati autorizzati. Sub iudice rimane la Sicilia che non dispone di posti autorizzati nonostante non sia ancora stata espletata la rinnovazione del concorso bandito nel 2004.
 
 
Le regole per l'attribuzione degli esoneri sono già individuate dal Decreto, fermo restando che la retribuzione dei supplenti chiamati a sostituire i collaboratori esonerati trova totale copertura nei risparmi di costo dei posti dirigenziali non attivati. Pertanto, una volta accertati gli esoneri ed i semiesoneri già attribuiti secondo la normativa vigente (art.459, D.Lgs. 297/94) i nuovi esoneri previsti in deroga saranno distribuiti nelle regioni interessate seguendo, come dice il Decreto, l'ordine delle scuole con il maggior numero di alunni fino ad esaurimento del contingente previsto.