Quando una scuola non ha un piano di sicurezza, la mancanza è grave !


Sul sito web Tuttoscuola qualche giorno fa si pubblicava un articolo sulla sicurezza negli edifici scolastici (http://www.retescuole.net/rassegna-stampa/sicurezza-a-scuola-dirigenti-scolastici-senza-scudo ) che recita così: “Non è trascorso molto tempo da quando il preside Livio Bearzi è stato scarcerato. Il 23 dicembre 2015 il Presidente della Repubblica Mattarella, sollecitato anche da numerose petizioni promosse tra gli altri dal III istituto comprensivo di Udine e da organismi rappresentativi del sistema educativo, disponeva  gli arresti domiciliari e l’affidamento in prova ai servizi sociali dell’unico condannato per la tragica morte di tre giovani studenti e per il ferimento di altri due, drammi causati dal crollo del Convitto Nazionale Domenico Cotugno de L’Aquila nel corso del terremoto del 6 aprile 2009.  Ricordiamo: la condanna emessa dalla Cassazione con sentenza definitiva è stata di quattro anni di reclusione per omicidio colposo e di cinque anni di interdizione dai pubblici uffìci; sono stati contestati al preside la non adeguatezza sotto il profilo della sicurezza del vecchio edificio del Convitto e, soprattutto, l’ assenza di un piano di sicurezza che avrebbe previsto l’evacuazione in caso di necessità. Drammatiche vicende come questa generano timori e preoccupazioni che mettono a dura prova la capacità del dirigente scolastico di assumere la responsabilità di tutore della sicurezza in ambito scolastico “. A ben vedere,  evidenziare il fatto che sussisteva “l’ assenza di un piano di sicurezza che avrebbe previsto l’evacuazione in caso di necessità”, determina la presenza di una mancanza grave.  Così come viene sottolineato dal contenuto normativo del  seguente video:

 




Aldo Domenico Ficara