Il Dirigente scolastico è considerato
responsabile, ex art. 2043 nel caso in cui non abbia programmato tramite apposite circolari tutte le misure
organizzative utili a garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la
disciplina tra gli alunni. In questo caso parliamo di “culpa in organizzando”. La “culpa in
organizzando” deve essere dimostrata dal danneggiato. Infatti, per questo tipo
di colpa non opera la presunzione, quindi spetta al soggetto che promuove
l’azione risarcitoria fornire la prova:
1)
del
danno subito
2)
del
nesso di causalità tra condotta tenuta dal Dirigente scolastico ed evento
lesivo
3)
della
colpa del danneggiante, e cioè del mancante o insufficiente grado delle misure
organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la
disciplina tra gli alunni.