Il collegio docenti può individuare ulteriori figure di collaborazione del DS


Nel 2000, con la piena attuazione della dirigenza scolastica il Ministero della Pubblica Istruzione chiese un parere al Consiglio di Stato in merito al permanere di due norme previste nel Testo Unico (D.lgs n. 297/1994):

·        l'art. 7, che prevede l'elezione del vicario da parte del Collegio dei docenti;
·        l'art. 459, che assegna esoneri, totali o parziali dall'insegnamento, a chi sostituisce il dirigente scolastico.
Il consiglio di Stato analizzò la normativa e sottolineò come le norme del Testo Unico che prevedono l'elezione del vicario siano in contraddizione con la facoltà del dirigente scolastico di scegliere i propri collaboratori e sostenne che delle due disposizioni che disciplinano la stessa materia in modo differente è prevalente, per le responsabilità affidate al Dirigente scolastico, la disposizione successiva nel tempo che attua pienamente l'autonomia. Infatti - argomenta il Consiglio di Stato - il dirigente scolastico: " è stato investito della qualifica dirigenziale ed è divenuto attributario di tutti i poteri di gestione unitaria della scuola, contestualmente all'acquisto dell'autonomia e della personalità giuridica dell'istituzione scolastica". Quindi per quanto riguarda le competenze del collegio dei docenti e del dirigente scolastico in ordine alla nomina dei collaboratori, prevista dal d. leg.vo 297 del 1994, e di docenti individuati dal dirigente scolastico ai quali delegare specifici compiti a norma dell'art.25 bis, comma 5, del d.leg.vo 29 del 1993, è noto che il Consiglio di Stato, come ricordato nella C.M. 3 agosto 2000, n. 193, ha espresso il proprio parere in merito. La immediata applicazione del citato art.25 bis e le esclusive competenze del dirigente scolastico, per quanto riguarda la delega di specifici compiti ad alcuni docenti e la nomina del vicario, l'Organo Consultivo ha affermato che tale competenza va correttamente intesa ed esercitata anche nel rispetto delle attribuzioni degli organismi collegiali e, per quel che più direttamente attiene al problema in argomento, nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti. La norma va letta, dunque, alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà: le norme contenute nel decreto 297 vanno verificate e limitate con le nuove, contenute nel più volte citato art.25 bis, che sono recessive solo se si sia in presenza dell'affidamento a docenti individuati dal dirigente scolastico di specifici compiti di gestione e di organizzazione.  Il collegio dei docenti, pertanto, fino alla approvazione del disegno di legge di riforma degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, continua ad assegnare le funzioni obiettivo in coerenza con le indicazioni della C.M. 28 agosto 2000, n. 204 e continua altresì a poter eventualmente individuare ulteriori figure di collaborazione del dirigente scolastico, alle quali, alla luce della evoluzione normativa riassunta, potrebbero essere affidati, in coerenza col P.O.F., solo compiti connessi all'attività educativa e didattica. In ragione della complessità della situazione così determinata e della oggettiva difficoltà di distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione e di organizzazione da quelle di contenuto educativo-didattico, appare auspicabile, e per esigenze di razionalizzazione della spesa e affinché sia condivisa la valutazione del possesso, da parte degli insegnanti chiamati a svolgere la funzione vicaria e quelle delegate, delle necessarie doti di professionalità e di esperienza, che siano costituite in questa prima fase di transizione e nell'attesa del provvedimento legislativo di riforma degli OO.CC., forme di raccordo tra le autonome scelte del dirigente scolastico e quelle del collegio dei docenti.


Aldo Domenico Ficara