L'insegnante con contratto di lavoro a
tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito. Durante tale periodo all'insegnante spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle
due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre
1977, n. 937. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i
periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte
dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un
periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Per il personale docente la
fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire
il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede
e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi
anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo
quanto previsto dall'art. 15, comma 2 che recita così: Il dipendente, inoltre, ha diritto, a
domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli
stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie
durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9,
prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Aldo Domenico Ficara