Il registro elettronico va usato esclusivamente in aula e in tempo reale ?



L'insegnante deve poter registrare sul registro elettronico voti e assenze dei propri studenti in tempo reale. Infatti,  la legge penale impone al pubblico ufficiale di documentare tempestivamente i fatti che siano avvenuti in sua presenza. La pratica molto diffusa di firmare il registro elettronico  a casa in tempi successivi dalla presenza in classe è illegittima anche davanti ad una delibera collegiale. A tal riguardo in un articolo di Orizzonte Scuola si scrive: “ Ad essere in difetto è sempre l’insegnante, anche quando i supporti informatici (tablet, PC o altro) forniti dalla scuola rendano difficoltosa o impossibile la compilazione del registro elettronico a causa della loro inadeguatezza o della insufficienza della connessione a internet “.