Il personale docente in sciopero può essere sostituito ?



Il problema della sostituzione di insegnanti in sciopero è sempre attuale ( visto il prossimo sciopero del 26 ottobre a cui parteciperà anche CUB ). A tal riguardo alcune fonti dicono: " nelle scuole il personale docente in sciopero non può essere sostituito né per la mera sorveglianza né per far svolgere alla classe qualsiasi attività,  non essendo esse attività comprese nei “… servizi minimi essenziali …” (tassativamente indicati nella Legge n° 146/1990), da garantire in caso di uno sciopero (ricorrendo anche alla sostituzione del personale in sciopero, che in tali occasioni è consentita limitatamente al personale Educativo ed ATA e solo in alcune particolarissime e residuali situazioni). Si ricorda inoltre
 tale divieto non  può essere aggirato dai Dirigenti Scolastici mediante riorganizzazioni del servizio effettuate tramite la modificazione dell’orario di lavoro, la
designazione di docenti diversi da quelli in servizio durante il normale orario delle lezioni". Altre fonti invece affermano: " 
Il docente non è tenuto a dichiarare in anticipo la propria volontà di adesione allo sciopero. Ma il Dirigente Scolastico, tenuto conto delle eventuali dichiarazioni di adesione pervenutegli, deve compiere una valutazione di quale può essere la riduzione del servizio scolastico per quella giornata e definire le modalità di funzionamento, rendendole note a quei docenti che avendolo esplitamente dichiarato, saranno in servizio il giorno di effettuazione dello sciopero.
Tra le modalità di funzionamento può rientrare la riformulazione dell’orario degli insegnanti non scioperanti, pur rispettando il numero di ore prefissato per quella giornata.  Il personale che sciopera non può essere sostituito (cioè se tu insegni lettere nella tua classe non può essere mandato un collega che effettui una lezione), ma il personale non scioperante può essere utilizzato per i compiti connessi alla sorveglianza, soprattutto nel caso di alunni minorenni ".