La partecipazione o meno ad un consiglio di classe straordinario


La questione della partecipazione o meno ad un consiglio di classe straordinario andrebbe affrontata considerando diversi punti di vista: anzitutto il carattere della straordinarietà dell’evento tale da esigere una seduta improcastinabile ad altra data (in questo caso l’urgenza deve avere alta priorità non eludibile, per forza di cose, alle 24 ore successive alla data della convocazione della seduta straordinaria), in cui sembrerebbe rientrare anche quanto disposto dall’art.2104 del codice civile ossia quella “diligenza del prestatore di lavoro” che impone a quest’ultimo, stando agli orientamenti giurisprudenziali, di adottare quei “comportamenti accessori e quelle cautele che si rendano necessarie ad assicurare una gestione professionalmente corretta” (cfr. Cian – Trabucchi, Commentario Codice Civile 2007, pag.2263). A ciò si aggiunga il “dovere di obbedienza”, espresso anch’esso nell’articolo poc’anzi citato; le direttive del datore di lavoro devono essere adempiute a meno che non si tratti di disposizioni che violino i suoi diritti. Una sentenza della Corte di Cassazione su questo aspetto è stata chiara: gli obblighi imposti dal datore di lavoro al lavoratore non sono infatti dovuti “quando quest’ultimo intenda perseguire interessi che non siano leciti” (Sentenza sez. lav. n.519 del 2001). Nella fattispecie la indizione di un consiglio di classe straordinario da parte dell’ “imprenditore”, che nella scuola è rappresentato dal Dirigente scolastico, parrebbe non incidere nella sfera giuridica dell’illiceità, perché la disposizione di tale evento confluisce pienamente nel suo potere direttivo e di organizzazione, configurabile in una migliore e proficua gestione dell’azienda cui fa capo. Tale tesi è suffragata nel D.Lgs. del 30 marzo 2001 n.165 che in molti articoli ribadisce questa prerogativa, in specie l’art.5 rubricato “Potere di organizzazione” fa rientrare “in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio delle pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”; l’art. 25 dedicato specificamente ai dirigenti scolastici, al comma 4 così recita “spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”.

Fonte