"Allo scopo di evitare il
diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva
almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o
comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da
un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono
tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale
all’evolversi della situazione epidemiologica". E' quanto si legge nel
decreto varato dal Consiglio dei ministri e contenente le misure che potranno
essere adottate per fare fronte all'emergenza Coronavirus.
Ecco quanto previsto dal provvedimento:
DIVIETO DI ALLONTANAMENTO O DI ACCESSO
DAI COMUNI COLPITI A) Divieto di allontanamento dal Comune o dall’area
interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o
nell’area. B) Divieto di accesso al Comune o all’area interessata.
STOP A EVENTI SPORTIVI, CULTURALI E
RELIGIOSI C) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di
eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di
carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi
chiusi aperti al pubblico.
STOP A FREQUENZA SCUOLE, MUSEI - D)
Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, salvo le attività formative svolte a distanza. E) Sospensione dei
servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’articolo 101 del codice dei Beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l’efficacia delle
disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e
luoghi.
SOSPENSIONE DELLE GITE SCOLASTICHE E
DELLE ATTIVITA' UFFICI PUBBLICI F) Sospensione di ogni viaggio d’istruzione,
sia sul territorio nazionale sia estero. G) Sospensione delle procedure
concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione
dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA - H)
Applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli
individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia
infettiva diffusa. I) Previsione dell’obbligo da parte degli individui che
hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a
comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
POSSIBILE CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALI
- J) Chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di
pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2
della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto
dei beni di prima necessità. K) Previsione che l’accesso ai servizi pubblici
essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima
necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale.
LIMITAZIONI A SERVIZI TRASPORTO AEREO,
MARITTIMO E FERROVIARIO - l) Limitazione all’accesso o sospensione dei servizi
del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su
rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste
dal provvedimento di cui all’articolo 3.
SOSPENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVE - M)
Sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle
che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e
di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità
à a distanza. N) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i
lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si
svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe
previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.
POSSIBILE ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE
CONTENIMENTO - Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori
misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche
fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.