Sorveglianza sanitaria eccezionale: articolo 88 del Decreto Rilancio


Nell’articolo 88 del Decreto Rilancio si parla di “sorveglianza sanitaria eccezionale” In questo articolo si fa riferimento ai lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.” L’individuazione dei lavoratori “fragili” potrà essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL. Per questi lavoratori, la cui condizione dovrà essere accertata e certificata, sarà possibile non partecipare agli esami. Il personale sarà considerato “momentaneamente inidoneo”.