Fare fotocopie di parti di libri di testo a scuola è una pratica illegale


In linea teorica, ovvero secondo l'art. 70 della legge 633/41 (legge sul diritto d'autore), la riproduzione di brani o parti di opera a scopo didattico, di discussione e di critica è libera. Ma questo assunto subisce una serie di rigidi limiti che ne riducono considerevolmente la portata. In realtà, la copia multipla, ad uso degli allievi degli istituti inferiori, risulta essere illegale, perché, come sottolinea la SIAE nelle FAQ presenti nel sito ufficiale, non è ancora stato raggiunto un accordo specifico tra gli Editori e il Ministero della Pubblica Istruzione che preveda altresì un "equo compenso" da corrispondere agli aventi diritto. Tutto questo, se vogliamo, dal 1941... I dati testuali a riferimento sono la legge sul diritto d'autore e successive modifiche, il Regio Decreto n. 1369 del 1942 (che stabilisce, all'art. 22, i limiti alla reprografia) e la Convenzione di Berna, così come attualmente in vigore, che ripete i limiti dettati dalla legge sul diritto d'autore.