Fino a 10 giorni le supplenze si coprono con personale dell’organico dell’autonomia

 


Nell’articolo 1, comma 85, della legge n. 107/2015 si legge: "Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza ". Pertanto, per le supplenze temporanee, sino a 10 giorni, il dirigente scolastico può ricorrere al personale dell’organico dell’autonomia, salvaguardando gli obiettivi da conseguire tramite il potenziamento dell’offerta formativa.