I docenti di ruolo possono accettare incarichi di supplenza per altra classe di concorso


I docenti di ruolo possono accettare incarichi di supplenza a determinate condizioni. Le relative disposizioni sono indicate nell’articolo 47 del CCNL 2019/21 (firmato definitivamente in data 18/01/2024), da leggersi congiuntamente con il DM 138/2023.

In base alla disposizione contrattuale (art. 47 CCNL 2019/21):

  • i docenti di ruolo possono accettare incarichi di supplenza di durata non inferiore all’anno scolastico, nello specifico al 30/06 e al 31/08;
  • la supplenza deve essere su posto intero (novità rispetto a quanto disposto nell’art. 36 del CCNL 2007);
  • la supplenza si può accettare in un diverso grado di istruzione oppure per altra tipologia di posto oppure per altra classe di concorso rispetto a quelli di titolarità (diversamente da quanto disposto dal citato art. 36, con la nuova disposizione è possibile accettare al supplenza in una diversa tipologia di posto anche del grado di istruzione di titolarità; così, ad esempio, il docente titolare su posto comune nella scuola primaria può accettare una supplenza su posto di sostegno sempre nella scuola primaria, possibilità questa prima non prevista);
  • dopo tre anni di supplenza, si perde la sede di titolarità (al riguardo, ricordiamo la dichiarazione congiunta in base alla quale, in caso di assegnazione di una nuova sede di titolarità, il triennio ricomincia);
  • l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della disciplina prevista
    dalla legge e dal medesimo contratto per il personale a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie;
  • l’accettazione di un incarico comporta la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita, non inferiore alla durata dell’incarico stesso.