I docenti di sostegno non possono essere utilizzati come “tappabuchi” dei colleghi assenti


L’identificazione del docente di sostegno come “tappabuchi” non coincide con quanto scritto in alcune circolari ministeriali 

Circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”:

“L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.

MIUR nota prot. n. 9839/2010:


“Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.