L’assegnazione dei docenti alle classi è una delle decisioni più delicate che, all’inizio dell’anno scolastico, spettano al Dirigente scolastico. Ma fino a che punto il DS è libero di decidere? E quale peso hanno i criteri stabiliti dagli organi collegiali?
Il principio di fondo è chiaro: l’assegnazione dei docenti alle classi rientra nei poteri gestionali e organizzativi del Dirigente scolastico, ma tale potere deve essere esercitato tenendo conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti.
Il ruolo degli organi collegiali
La procedura prevede una precisa successione. Il Consiglio di istituto stabilisce i criteri generali per la formazione delle classi e l’assegnazione dei docenti; successivamente il Collegio dei docenti formula le proprie proposte. Solo dopo questi passaggi il Dirigente procede all’assegnazione concreta.
Questo significa che il DS non opera in un vuoto normativo: i criteri approvati dagli organi collegiali costituiscono il riferimento interno al quale deve normalmente attenersi.
Il dirigente può cambiare le assegnazioni?
La risposta è sì. Il rispetto dei criteri non è assoluto.
Il Dirigente può discostarsene quando esistano elementi oggettivi che rendano necessario adottare una soluzione diversa. In particolare, il potere organizzativo può assumere un ruolo determinante quando siano presenti situazioni di conflittualità o condizioni capaci di compromettere il buon funzionamento della scuola.
Tra i criteri normalmente utilizzati dalle scuole figurano la continuità didattica, l’anzianità di servizio e la rotazione nelle classi. Anche questi criteri, tuttavia, non costituiscono un vincolo assoluto per il Dirigente.
La continuità didattica non è un diritto assoluto
Un aspetto particolarmente importante riguarda la continuità didattica. Secondo gli orientamenti richiamati nel report, essa deve essere considerata soprattutto nell’interesse degli alunni e non esclusivamente come tutela della posizione del docente.
Quando una situazione di conflittualità rischia di compromettere il clima educativo e il diritto all’apprendimento, il Dirigente può quindi intervenire anche modificando l’assegnazione del docente.
La Cassazione, nella sentenza n. 28282/2009 richiamata nel report, ha riconosciuto in questo contesto la rilevanza dei poteri organizzativi del Dirigente, anche rispetto allo spostamento di un docente ad altro plesso in presenza di una situazione di forte tensione.
E la motivazione?
È proprio questo uno dei punti più controversi.
Una parte della giurisprudenza richiamata nel report sostiene l’opportunità, e in determinate situazioni la necessità, di una motivazione adeguata, soprattutto quando il Dirigente si discosti dai criteri stabiliti o da situazioni consolidate.
Altre pronunce del Consiglio di Stato hanno invece affermato che l’assegnazione delle classi, essendo espressione del potere organizzatorio del dirigente, non comporterebbe necessariamente un obbligo generale di motivazione.
Si tratta quindi di una materia nella quale gli orientamenti giurisprudenziali richiamati non risultano completamente uniformi.
Un approfondimento per i lettori di RTS
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L’obiettivo è offrire ai docenti uno strumento utile per comprendere quali siano realmente i margini di intervento del Dirigente e quali siano, invece, le competenze degli organi collegiali.
In sintesi
Il Dirigente scolastico ha il potere di assegnare i docenti alle classi, ma tale potere si inserisce in un quadro nel quale assumono rilevanza i criteri deliberati dal Consiglio di istituto e le proposte del Collegio dei docenti. Può discostarsene quando sussistano concrete esigenze organizzative o didattiche, soprattutto quando sia necessario tutelare il buon funzionamento della scuola e il diritto all’apprendimento degli studenti.
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